Per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l'art. 15 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i sostituti d'imposta devono recuperare:
le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 esclusivamente mediante compensazione in F24 (non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute);
gli eventuali versamenti di ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a quella dovuta scomputandoli in compensazione in F24 dai versamenti successivi.
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, ha istituito gli appositi codici tributo che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare.
Di recente, con la Risoluzione n. 7/E del 28.01.2016, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicheranno sanzioni.

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