La rinuncia all’indennità di fine mandato da parte dei soci-amministratori, nel presupposto della maturazione e del conseguimento giuridico del credito stesso, obbliga comunque la società erogatrice, nella sua qualità di sostituto di imposta, ad assoggettare tale indennità al relativo regime fiscale in capo al socio creditore. Se così non fosse, infatti, si consentirebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, sebbene producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e, quindi, di generare reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione.
In questi termini si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 1335 depositata il 26 gennaio 2016, con la quale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato un suo precedente assunto (sentenza n. 26842/2014).

La questione origina dal ricorso in Cassazione presentato dall’Amministrazione finanziaria avverso una sentenza di appello che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto illegittimo l’atto di accertamento finalizzato al recupero della ritenuta Irpef, anni 2002 e 2004, sull’indennità di fine mandato corrisposta a due soci-amministratori che, tuttavia, vi avevano rinunciato.
Secondo il giudice del gravame, infatti, in mancanza dell’effettivo pagamento dell’indennità, la ritenuta non poteva essere effettuata, essendo, la rinuncia, assimilabile a versamenti del socio a fondo perduto o in conto capitale.

Nel ricorso in Cassazione, l’Agenzia lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, laddove non ha tenuto in considerazione che la rinuncia all’indennità presuppone comunque “l’incasso giuridico” della stessa da parte dall’avente diritto; quindi, la fattispecie non è assimilabile alla rinuncia dei soci ai versamenti effettuati a fondo perduto o in conto capitale a favore della società.
Pertanto, considerato che l’indennità in esame viene corrisposta ai soci-amministratori alla scadenza del mandato, così come previsto nell’atto costitutivo della società o in una specifica delibera assembleare, e che, in relazione a essa, la società deduce per ogni esercizio la quota di ammortamento di competenza, alla cessazione del mandato la società erogatrice deve applicare all’indennità corrisposta la ritenuta a titolo di acconto del 20%, con conseguente assoggettamento a tassazione separata ai fini Irpef in capo ai percipienti la somma.

Per la Corte suprema, il ricorso è fondato in quanto, sebbene l’articolo 88, comma 4, del Tuir non consideri sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società, la stessa norma deve essere letta in combinato disposto con gli articoli 94, comma 6, e 101, comma 7.
Il primo dispone che l’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.
Il secondo, invece, prevede l’indeducibilità dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti.

In altri termini, per i giudici di legittimità, la rinuncia al credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e, pertanto, non può essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale (risoluzioni n. 152/2002 e n. 41/2001). Pertanto, tale rinuncia presuppone il conseguimento del credito, il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia (circolare n. 73/1994, paragrafo 3.20).

Ne deriva che, in caso di compensi di lavoro autonomo spettanti al socio, la rinuncia operata dal socio medesimo presuppone logicamente la maturazione e il conseguimento del credito vantato, con inevitabile assoggettamento al conseguente regime fiscale, in capo al socio creditore; in caso contrario, si ammetterebbe la deduzione fiscale degli accantonamenti (ex articolo 105 del Tuir), nel corso dei singoli periodi di imposta, senza assoggettarli a tassazione, nonostante determinino l’incremento del costo della partecipazione e la generazione di un reddito.

La questione affrontata nella pronuncia in commento riguarda il trattamento da riservare, ai fini delle imposte sui redditi, alla rinuncia effettuata dagli amministratori alle indennità di fine mandato, il cui accantonamento è stato dedotto nel corso degli anni.
Nel merito, la Cassazione afferma che, mentre qualsiasi rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, quale che sia la natura dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituisce sopravvenienza attiva per la società stessa, la rinuncia dei soci-amministratori alle indennità di che trattasi, invece, è soggetta a ritenuta di acconto, da parte della società erogatrice, e genera comunque reddito in capo al socio beneficiario.



Fonte: Agenzia Entrate

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