Approvate in via definitiva, con quattro distinti provvedimenti, le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, ai rimborsi per spese sanitarie e ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, utili all’elaborazione della dichiarazione precompilata e allo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali.
I provvedimenti, in sostanza, confermano quanto indicato nelle bozze pubblicate lo scorso dicembre.
Le comunicazioni devono essere effettuate annualmente entro il 28 febbraio, con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Per i dati del 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016 (il 28 è domenica).

Per quanto riguarda le spese universitarie, le università statali e non devono trasmettere all’Anagrafe tributaria quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente, con indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente.
Il provvedimento definisce anche le modalità con le quali gli studenti universitari possono comunicare la propria opposizione all’inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata. Lo studente può esercitare tale diritto inviando, dal 2 al 28 febbraio, lo specifico modello, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure via fax, al numero 0650762273. Per i dati del 2015, l’opposizione può essere esercitata fino al 21 marzo.

Relativamente alle spese funebri, i soggetti che emettono le relative fatture devono comunicare quelle relative al 2015, specificando l’ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, i dati del defunto e l’intestatario del documento fiscale.

Circa le spese sanitarie rimborsate, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nel 2015 (incluse quelle sostenute negli anni precedenti) per effetto dei contributi versati (articolo 51, comma 2, lettera a, e articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del Tuir), nonché i dati relativi ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta. Non vanno invece comunicati i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi non deducibili.

Infine, per quanto riguarda la previdenza complementare, le forme pensionistiche complementari, per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta, devono inviare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contributi a esse versati nel 2015.

Spese diverse, stesse modalità di invio
Per inviare i dati richiesti, i soggetti tenuti alla comunicazione possono avvalersi dei servizi Entratel o Fisconline o rivolgersi a un intermediario abilitato. La trasmissione telematica avviene tramite gli appositi software disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

Tre le tipologie di invio: ordinario, sostitutivo o di annullamento.
La prima tipologia identifica la comunicazione con cui si trasmettono i dati richiesti. È possibile fare più invii ordinari per lo stesso periodo di riferimento; in questo caso, i dati inviati successivamente alla prima comunicazione si considerano in aggiunta a quelli trasmessi precedentemente.
Si definisce sostitutivo, invece, l’invio con il quale si esegue la completa sostituzione di una comunicazione, ordinaria o sostitutiva, precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema.
Con il terzo tipo di invio, infine, si richiede l’annullamento di una comunicazione, ordinaria o sostitutiva, precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i suoi dati, senza ripristinare quelli della sostituita.

Se il file viene scartato dal sistema, è possibile inviarne un altro, rispettando la scadenza oppure, se più favorevole, entro cinque giorni dalla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia. Stessa tempistica in caso di invio di codici fiscali non validi; l’ulteriore invio ordinario dovrà riguardare i soli dati relativi ai codici fiscali segnalati.
In tutti gli altri casi, la correzione dei dati trasmessi entro la scadenza del 28 febbraio (quest’anno, 29 febbraio) va effettuata entro i cinque giorni successivi a quel termine.

La trasmissione si considera effettuata quando, completata la ricezione del file, il sistema genera la ricevuta. Questa è resa disponibile in via telematica nei cinque giorni successivi alla ricezione del file.


Fonte: Agenzia Entrate

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