In presenza di sostituto di imposta, al contribuente è consentito presentare alternativamente il modello 730, con rimborso dell’eventuale credito scaturito dalla dichiarazione in busta paga, o il modello Unico persone fisiche, chiedendo in tal caso il rimborso direttamente all’Agenzia. Possono presentare il modello 730 anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio; in questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Tale ultima modalità è consentita solo a chi ha cessato il proprio rapporto di lavoro e si trova senza un sostituto che possa effettuare le operazioni di conguaglio. Pertanto, qualora vi sia il sostituto d'imposta, anche se è inadempiente, non è possibile presentare il 730 richiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia.
Fonte: Agenzia Entrate
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