Un utile riepilogo sul riporto delle perdite fiscali per le società di capitali, società personali, imprese individuali, lavoratori autonomi.
L’art 84 del Tuir disciplina il regime di compensabilità delle perdite realizzate dai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali).
La disciplina era stata ampiamente rivista dal DL 223/2006 che aveva previsto tra l’altro il riporto illimitato delle perdite nei primi 3 anni dalla costituzione dell’impresa e le perdite dei soci di società trasparenti.
Il DL 98/2011 ha modificato la disciplina relativa al riporto delle perdite dei soggetti Ires disponendo il generale riporto illimitato entro determinati limiti. Vediamo nel dettaglio.
Società di capitali. Le perdite fiscali conseguite in un periodo di imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (Perdite ad utilizzo limitato), e l’eccedenza si riporta.
Entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, se relative ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione, sempre che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (Perdite ad utilizzo illimitato).
Con circolare n 25 del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza sia di perdite nei primi 3 esercizi (riportabili per intero), sia di perdite nate successivamente (con vincolo dell’80%), non è previsto alcun ordine di priorità. E’ quindi facoltà del contribuente decidere di utilizzare dapprima le perdite realizzate durante i primi 3 periodi d’imposta. Inoltre è stato chiarito che ai fini del calcolo dell’80% è necessario fare riferimento al reddito imponibile al lordo, e non al netto, delle perdite relative ai primi 3 periodi d’imposta.
Esempio. La Alfa srl presenta la seguente situazione:
Perdite risultanti dai primi tre esercizi: 500 €
Perdita al quarto esercizio: 1.000,00 €
Reddito (quinto esercizio): 1.100,00 €
La società compenserà parte del reddito con le perdite dei primi 3 esercizi ottenendo un reddito residuo di 600,00 € (1.100,00-500= 600).
Il reddito residuo lo compenserà con le ulteriori perdite. L’80% di 1.100,00 € risulta essere pari a 880,00 € ed è quindi verificato. 600,00 € – 1000,00 € = 400,00 € perdite riportabili.
Società di persone. Le perdite prodotte da Snc e Sas, nonché dalle S.S. dalle associazioni derivanti dall’esercizio di arti o professioni, sono imputate ai soci, ovvero agli associati, in proporzione alla specifica quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano diversamente determinate nell’atto pubblico ovvero nella scrittura privata autenticata di costituzione, oppure da altro atto analogo avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Qualora il valore dei conferimenti non appaia determinato, le quote di partecipazione agli utili si intendono uguali.
Relativamente alle S.a.s. nell’ipotesi di perdite eccedenti l’ammontare del capitale sociale, la ripartizione dell’eccedenza tra i soci non avviene secondo la regola generale citata, ma è applicabile ai soli soci accomandatari.
Pertanto per i soci accomandanti la deducibilità della perdita dal reddito è commisurata al valore massimo rappresentato dalla quota di partecipazione, mentre per i soci accomandatari la deducibilità è concessa oltre la loro quota di partecipazione.
Imprese in contabilità ordinaria. Per tali soggetti le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, sia essa esercitata da soggetti Irpef o da soggetti Ires, è compensabile esclusivamente in diminuzione dei redditi della stessa natura. E’ ammesso il riporto non oltre il quinto anno. Non è ammessa la compensazione parziale e se negli anni successivi si conseguono ulteriori perdite, queste devono essere utilizzate prima di quelle riportate.
Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Lavoratori autonomi, imprese in contabilità semplificata (e partecipazioni in società di persone in contabilità semplificata). Le perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità semplificata (sia in forma individuale che in forma di società di persone) e le perdite realizzate nell’esercizio di attività di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (sia in forma individuale che associata) possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo nello stesso anno, ma senza possibilità di riporto.
NB. Per contrastare il fenomeno del cd commercio delle bare fiscali vi è l’irriportabilità delle perdite nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze congiuntamente:
acquisizione da parte di terzi del controllo (maggioranza delle partecipazioni) sul soggetto che riporta le perdite,
modifica dell’attività principale nel periodo in cui le perdite sono state prodotte, nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o nei due precedenti o successivi.

0 commenti:

 
Top