Le aziende agricole con volume d'affari al di sotto di euro 7.000,00 e le aziende agricole con volume d'affari al di sopra di euro 7.000,00 possono acquistare i voucher da utilizzare per la generalità dei lavoratori o devono essere utilizzati esclusivamente per pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado?

I voucher costituiscono il mezzo di pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio disciplinate dall'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 1, comma 32, L. n. 92/2012.

Per quanto riguarda il settore agricolo, il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che il lavoro accessorio trova applicazione:

a) nell'ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (piccoli imprenditori agricoli), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In sostanza, le aziende con volume di affari superiore a 7.000 euro possono utilizzare i voucher solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti in presenza delle condizioni sopra indicate, mentre i piccoli imprenditori possono utilizzare i voucher a prescindere dai requisiti soggettivi dei lavoratori (fatta eccezione per la pregressa iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli).

Secondo il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2013), i voucher possono essere erogati fino a 5.000 euro/anno per ciascun lavoratore in quanto - proprio in ragione della specialità del settore agricolo - non trova applicazione nella fattispecie il limite di 2.000 euro stabilito, a tratto generale, dal primo comma del citato art. 70 per le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e dei professionisti.


Fonte: IPSOA

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