L’articolo 17 della legge n. 114 del 1977 ha concesso ai "coniugi non legalmente ed effettivamente separati" la facoltà di "presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi", disponendo altresì: 1) che "nell'ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito ... iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito"; 2) che "gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente", 3) che "i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito". In ordine a tale complesso normativo, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto (in particolare, quelli connessi alla previsione della notifica al solo marito sia della cartella di pagamento che degli accertamenti in rettifica e le conseguenze sostanziali e processuali proprie delle obbligazioni solidali).

Sentenza n. 13759 del 31 maggio 2013 (udienza 26 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Iofrida Giulia
Irpef – Dichiarazione dei redditi – Presentazione in forma congiunta da parte dei coniugi – Responsabilità solidale

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