Pagare a rate i propri debiti con il Fisco è diventato più facile: Equitalia, infatti, ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione di una cartella di pagamento con una semplice richiesta motivata. E con la possibilità di restituire gli importi fino a 72 rate. Con la Direttiva del 7 maggio 2013, è stata modificata la procedura relativa alla rateizzazione delle cartelle di pagamento, semplificandola per quanto attiene alle cartelle con pretese fino a 50 mila euro. Prima di tale modifica, la procedura semplificata trovava applicazione con riferimento a debiti non eccedenti la soglia di 20 mila euro. In termini generali, l'art.19 del DPR n.602/73 prevede che l'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione, secondo un piano di ammortamento a rate costanti o crescenti in ragione di anno, del pagamento delle somme recate dalla cartella fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. Il D.L. n.201/11 ha, peraltro, previsto che in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, caso non infrequente nel contesto economico attuale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino a 72 mesi (attualmente il massimo previsto, per la procedura semplificata, era di 48 tranche), salvo che non sia intervenuta un'ipotesi di decadenza. La decadenza interviene nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive. Le norme succedutesi nel tempo hanno la finalità di consentire al contribuente un più semplice pagamento del proprio debito, avvalendosi di agevolazioni di carattere finanziario. Ed è proprio in tale ottica che deve essere letta la recente modifica, la quale comporterà una più agevole predisposizione delle istanze di rateazione al di sotto del limite dei 50 mila euro, dal momento che il contribuente in tali casi non dovrà allegare alcuna documentazione attestante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, alla cui corretta predisposizione è subordinata l'accettazione da parte di Equitalia.

Fonte: Italia Oggi 03/06/2013

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