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Il Commercialista in Rete ha detto... 28/9/06 13:18

Art. 1.

(Albo professionale dei traduttori
e interpreti).

1. E' istituito l'ordine professionale dei traduttori e interpreti; ad esso appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo di cui all'articolo 2.
2. L'ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita le funzioni di tenuta dell'albo professionale e quella relativa alla disciplina degli iscritti.
3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua ad un'altra. Sono interpreti di conferenza coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretariato simultaneo o consecutivo, con o senza ausilio di impianti, come definite a livello internazionale. Sono interpreti di trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione della tecniche di traduzione simultanea e consecutiva.
4. E' ammessa l'iscrizione a più di un elenco di cui all'articolo 6.
5. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti è obbligatoria per l'esercizio della professione.
6. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non esclude l'iscrizione ad altri albi professionali.

 
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