L'art. 7, comma 3, legge n. 664/1986 - in base al quale, per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, essendo sufficiente la firma del titolare dell'ufficio ricevente - trova applicazione anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 09/08/2006, n. 18025).

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