L'obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires (o Irap) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006, introdotte con la manovra-bis, riguarda esclusivamente gli acconti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006, n. 223 (o della legge di conversione), non siano scaduti i termini per effettuare il versamento; inoltre, a tali fini, non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 dell'Agenzia delle entrate, a commento della disposizione introdotta dall'articolo 36, comma 34, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248(1) (di seguito, decreto). Dunque, in linea generale, la rideterminazione dell'acconto Ires/Irap, calcolato con il metodo storico, va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto, e va effettuata, integrando i relativi versamenti, entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto (novembre); un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d'imposta sfalsato o i "contribuenti" che approvano il bilancio entro il termine "lungo" di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile, fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale.Va ricordato, in via preliminare, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la percentuale dell'acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento (idem per l'Irap) e che a tal fine è necessario "puntare" alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L'acconto va versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l'importo di 103 euro; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata (entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata (entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Dunque, per applicare la disposizione in esame, i soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir sono tenuti a effettuare una vera e propria riliquidazione dell'Ires (e dell'Irap) emergente dal modello Unico 2006, prendendo le mosse dalla (presumibile) maggiore base imponibile scaturente dall'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

La posizione dell'Agenzia

Va innanzi tutto ricordato che, in sede di conversione, la disposizione originaria, contenuta nell'articolo 36, comma 34, del citato decreto, è stata modificata, con particolare riferimento all'esigenza di sgombrare il campo dalle inevitabili incertezze palesabili in materia di acconto Irap. Dunque, in base alla versione definitiva del provvedimento in esame, i soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l'acconto Irap, ed è appena il caso di sottolineare che, anche a tali fini, rimangono fuori dall'ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all'articolo 5 del Tuir. Con la circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 34, del decreto, in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires. Secondo l'Agenzia, l'obbligo di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle disposizioni in vigore per il 2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva che, a tali fini:
- per l'acconto Ires, si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto, ossia il 4 luglio 2006
- per l'acconto Irap, occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto, e quindi il 12 agosto 2006.


Dunque, i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto, e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti, per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006.Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento (articolo 17, comma 2, Dpr n. 435 del 2001); per cui, tali soggetti, pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 (poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio), non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto.

Le eccezioni

L'Agenzia delle entrate ha poi opportunamente ricordato che, per alcuni soggetti, l'obbligo di effettuare la rideterminazione dell'acconto dovuto opera sin dalla scadenza della prima rata. Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio (ai fini Ires) o del 12 agosto (ai fini Irap).

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