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La normativa tributaria prevede, in linea generale, che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). Quanto agli obblighi dichiarativi, in assenza di una specifica previsione di esenzione, le somme percepite a titolo di borsa di studio devono essere indicate nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche (ovvero nel quadro C del modello 730).

Fonte: Agenzia Entrate

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