Le novità, introdotte dal decreto del fare in corso di conversione definitiva, intervengono per regolamentare specificamente la materia dell’espropriazione immobiliare, in tutti i casi in cui si tratta di espropriazione diretta, ossia finalizzata al recupero del debito erariale. Nel caso dei pignoramenti diretti, dunque:
è vietato procedere all’esecuzione forzata della prima ed unica casa di abitazione, purché non si tratti di casa di lusso (oltre 240 mq), e/o di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli) richiesto inoltre che il proprietario abiti nell’appartamento e vi risulti anagraficamente residente;
sale a 120.000 euro (dai precedenti 20.000) il limite delle somme iscritte a ruolo al di sopra del quale è consentito procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle categorie catastali A/8 e A/9;
l’espropriazione può essere avviata solo se sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto.
Resta comunque la facoltà dell’agente della riscossione di intervenire per tutelare il credito in caso di pignoramenti posti in essere da altri (ad esempio una banca) in questo caso senza limitazione alcuna.


Fonte: Agenzia Entrate

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