Il decreto legge n. 5/2009 (c.d. “decreto incentivi”) propone per l’anno 2009 un regime fiscale simile al c.d. bonus aggregazioni previsto dalla Legge n. 296/2006, con alcune modifiche.
In particolare, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) del TUIR risultanti da operazioni di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda effettuati nell’anno 2009 è consentita la possibilità di riconoscere gratuitamente i maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Rispetto alla precedente formulazione della norma, quella vigente non estende tale beneficio anche all’avviamento, limitando lo stesso solo ai beni strumentali. Dal momento che l’avviamento non è tecnicamente qualificabile quale bene strumentale, per le operazioni di aggregazione effettuate nel corso del 2009 non sarebbe, quindi, più possibile riconoscere gratuitamente il maggior valore imputato allo stesso. Detta restrizione potrebbe risultare particolarmente penalizzante per il contribuente, considerando che nella maggior parte dei casi il maggior valore derivante dalle operazioni di aggregazione aziendale viene imputato ad avviamento e, pertanto, sarebbe auspicabile al riguardo un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il decreto incentivi prevede inoltre che il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore attribuito ai predetti beni avvenga a partire dall’esercizio successivo a quello in cui l’operazione di aggregazione aziendale ha avuto luogo.
Relativamente ai requisiti richiesti dalla norma in commento per poter beneficiare dell’agevolazione, e nello specifico relativamente a quello dell’indipendenza tra le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione, l’art. 4, del D.L. n. 5/2009 ha precisato la stessa viene meno nel caso di soggetti legati tra di loro da rapporti di partecipazione superiori al 20%.
Tale precisazione appare alquanto opportuna soprattutto nella considerazione che in passato - Risoluzione n. 468/E del 3 dicembre 2008 - l’Amministrazione finanziaria, pur in assenza di alcun rapporto partecipativo, ha rinvenuto l’assenza del requisito dell’indipendenza nel caso di due società che prima di dar vita ad un’operazione di aggregazione aziendale partecipavano ad uno stesso consorzio, i cui unici consorziati erano le società stesse e i loro soci, e gli amministratori erano tutti o soci o membri degli organi amministrativi delle medesime.
Tuttavia, la notazione di maggior rilievo risulta essere l’eliminazione dell’obbligo della presentazione della preventiva istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare del bonus in questione.
Viene, invece, confermata la decadenza dell’agevolazione nel caso di realizzazione di altre operazioni straordinarie nei primi quattro periodi d’imposta dall’effettuazione dell’operazione e di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione.
Bonus aggregazioni e regime opzionale dell’imposta sostitutiva
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, tale regime può essere utilizzato in combinazione con quello dell’imposta sostitutiva previsto dalla Legge n. 244/2006.
Infatti, nulla vieta, secondo l’Agenzia, di porre in essere un’operazione di aggregazione dalla quale si genera una differenza superiore a 5 milioni di euro, e riconoscere la stessa gratuitamente fino a 5 milioni di euro e il restante ammontare applicando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP rispettivamente delle seguenti misure: •12% per valori fino a 5 milioni di euro;•14% per valori compresi tra 5 2 10 milioni di euro;•e 16% per valori superiori a 10 milioni di euro.
Il regime opzionale per gli attivi immateriali
In deroga al regime opzionale di cui alla Legge n. 244/2007, il decreto legge n. 185/2008 ha introdotto un nuovo regime opzionale speciale, che permette il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei soli attivi immateriali.
Lo stesso prevede, infatti, l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’unica misura del 16% per l’affrancamento in tutto o in parte del valore dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre immobilizzazioni immateriali.
In tal caso, mentre il riconoscimento fiscale nel maggior valore affrancato avviene a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, solo a partire da quello successivo a quello nel corso del quale l’imposta sostitutiva è stata versata è possibile la deducibilità della quota di ammortamento del maggior valore affrancato. I maggiori valori attribuiti all’avviamento e ai marchi d’impresa sono deducibili nella misura di un nono, a prescindere dall’imputazione a conto economico, mentre quelli iscritti alle altre attività immateriali lo sono in base a quanto imputato a conto economico e comunque con i criteri ordinari. Il decreto legge n. 185/2008 ha previsto, inoltre, in sede di conversione, altre due modalità per affrancare il valore di alcuni elementi dell’attivo:•la tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP per il riallineamento delle altre attività diverse da quelle indicate nel co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR. Tra dette attività potrebbero, quindi, ricomprendersi le immobilizzazioni finanziarie, gli oneri pluriennali ed elementi dell’attivo circolante come le rimanenze;•l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% per l’affrancamento dei maggiori valori relativi ai crediti.

Fonte: IPSOA

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