Svolgo attività di lavoro autonomo. La franchigia di 40 euro, prevista ai fini della deducibilità dal reddito complessivo del contributo al Ssn relativo al premio RC auto, la posso far rientrare, tra i costi relativi al veicolo a uso promiscuo?

La legge di stabilità per il 2013 ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non esclusivamente come beni strumentali. Tra i costi deducibili rientrano i carburanti e i lubrificanti, la tassa di proprietà, i pedaggi autostradali, le spese di manutenzione, l’iva indetraibile corrisposta al momento dell’acquisto dell’autovettura e l’assicurazione RC auto. Il contributo al servizio sanitario nazionale è una maggiorazione, applicata in base percentuale (10,50%) sulle polizze per responsabilità civile, che serve a compensare i costi sostenuti per assistere le persone vittime di incidenti stradali. Rientra tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge ed è conseguentemente compreso tra gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir). La "riforma Fornero" (legge 92/2012) ha stabilito un franchigia per tale contributo, che è diventato, dal periodo di imposta 2012, deducibile soltanto per la parte eccedente 40 euro. Pertanto, al di sotto di tale importo, non è possibile usufruire di alcun beneficio fiscale.


Fonte: Agenzia Entrate

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