Nell'ipotesi in cui le sanzioni e gli interessi siano versati in un momento successivo rispetto all’imposta, si perfeziona il ravvedimento operoso? E a partire da quale momento?

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Dlgs 472/1997, il pagamento in ravvedimento della sanzione ridotta deve essere seguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. In base alla normativa attuale, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se il ravvedimento si perfeziona nei 30 giorni, a 1/8 se invece la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Il ravvedimento si perfeziona solo quando sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge. Pertanto, se l'imposta è versata entro trenta giorni dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti in un termine più lungo, va corrisposta la sanzione ridotta a un 1/8. Ulteriore conseguenza è che, fino a quando il contribuente non esegue tutti gli adempimenti richiesti, se intervengono controlli fiscali, il ravvedimento è precluso (circolare n. 180/E del 1998).


Fonte: Agenzia Entrate

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