Il ''Decreto semplificazioni fiscali'' ha ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro il limite entro il quale e` possibile effettuare le compensazioni orizzontali d'imposta tramite il Modello F24, sia del credito IVA annuale sia dei crediti trimestrali risultanti dal Modello IVA TR. Inoltre, qualora la compensazione del credito IVA annuale superi il limite di 15.000 euro, e` necessaria l'apposizione preventiva del cosiddetto ''visto di conformita'''. Come espressamente stabilito dall'Agenzia delle Entrate, la riduzione del limite si applica alle compensazioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2012.
Regole generali

Il ‘‘Decreto semplificazioni fiscali’’ (D.L. n. 16/2012) ha ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro il limite entro il quale e` possibile effettuare le compensazioni orizzontali d’imposta tramite il Modello F24, sia del credito IVA annuale sia dei crediti trimestrali risultanti dal Modello IVA TR.
Inoltre, qualora la compensazione del credito IVA annuale superi il limite di 15.000 euro, e` necessaria l’apposizione preventiva del cosiddetto ‘‘visto di conformita` ’’. Come espressamente stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Provv. 16 marzo 2012), la riduzione del limite da 10.000 a 5.000 euro si applica alle compensazioni effettuate a decorrere dal 1º aprile 2012.
Nel medesimo provvedimento e` stato precisato che:
— la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui (tale soglia, prima dell’introduzione del D.L. n. 16/2012, era pari a 10.000 euro) puo` essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 241/1997);
— i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui (anche in questo caso la soglia precedente era pari a 10.000 euro) sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (art. 37, c. 49-bis, D.L. n. 223/ 2006);
— i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformita` sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Tuttavia, in alternativa al visto di conformita` , per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione puo` essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito detto controllo (art. 10, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. n. 78/2009).


Fonte: IPSOA

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