IRPEF - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI
FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI
IRPEF - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI
FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 -
ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
L’art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria
2003), ha previsto che, per l’anno 2003, i compensi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da
soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato concorrono alla
formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003,
pubblicata sul presente Notiziario (Not. n. 2/2003), ha fornito
precisazioni anche in merito ai presupposti ed ai criteri di tassazione dei
redditi in parola.
L’amministrazione finanziaria ha focalizzato l’attenzione, tra l’altro,
sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente
percepiti dai cosiddetti “frontalieri”.
L’Agenzia della Entrate, in primo luogo, ha rammentato la necessità di
distinguere, dal punto di vista fiscale, le ipotesi in cui i lavoratori
dipendenti fiscalmente residenti in Italia:
a) soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco
di 12 mesi (a prescindere dal fatto che il periodo di riferimento si ponga
a cavallo di due anni solari), in forza di uno specifico contratto che
preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuativa ed
esclusiva.
Tale fattispecie è regolata dall’art. 48, comma 8-bis, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai sensi del quale il reddito di lavoro
dipendente è determinato, agli effetti fiscali, sulla base delle
retribuzioni convenzionali definite, con cadenza annuale, da un decreto
emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
quello del Tesoro e delle Finanze (previsto dall’art. 4 della legge n.
398/1987).
Tale disciplina non influisce in alcun modo sulla validità delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate, non
trovando applicazione nei confronti dei dipendenti che lavorano in uno
Stato con il quale l’Italia si sia accordata nel senso della tassazione del
reddito nel solo Paese estero. In questo caso, infatti, prevalendo le
disposizioni concordate su quelle interne, il reddito, tassato nello Stato
estero, non è sottoposto ad alcun tipo di prelievo in Italia;
b) si rechino quotidianamente all’estero in zone di frontiera (es. Francia,
Austria, Svizzera, San Marino, Stato Città del Vaticano, ...) od in Paesi
limitrofi (es. Principato di Monaco), per lo svolgimento di una prestazione
continuativa costituente l’oggetto esclusivo del rapporto.
I redditi prodotti da tali soggetti sono disciplinati dall’art. 2, comma
11, della Finanziaria 2003 e, conseguentemente, godono della franchigia di
8.000 euro.
In base alle indicazioni ministeriali fornite con la circolare da ultimo
pervenuta, in particolare, la nuova deduzione di cui all’art. 10-bis TUIR
(cosiddetta no-tax area) compete anche ai lavoratori in parola. Per la
determinazione dell’importo in concreto spettante si applica la seguente
formula:
26.000+7.500–RI x 7.500
26.000
dove:
26.000 euro = ammontare predefinito di riferimento per l’anno 2003
7.500 euro = deduzione teorica per reddito di lavoro dipendente, di cui
all’art. 10-bis, comma 2, TUIR.
RI = reddito che costituisce imponibile (reddito complessivo – 8.000 euro)
Nel caso in cui la tassazione venga operata direttamente dal sostituto
d’imposta, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta, quindi, è data dalla
differenza tra il reddito che costituisce imponibile (RI) e la deduzione
concretamente spettante.
Ai fini del calcolo dell’imposta effettivamente dovuta, infine,
l’imponibile deve essere suddiviso per i periodi di paga, con applicazione
delle aliquote di cui all’art. 11 del TUIR ragguagliando ai periodi di paga
i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed applicando le detrazioni
previste dai successivi artt. 12 (per carichi di famiglia) e 13 (altre
detrazioni). Anche le detrazioni devono essere rapportate al periodi di
paga.
Secondo quanto riportato in questa guida volevo sapere se un dipendente del
vaticano a cui è stato certificato un reddito di € 27.180 di cui ritenuta
previdenziale a carico del dipendente 2.500 quanto deve inserire nel quadro
isee dei redditi prodotti all' estero.
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