IRPEF - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI 

FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI

IRPEF - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI 

FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - 

ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL MINISTERO DELLE FINANZE


L’art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 

2003), ha previsto che, per l’anno 2003, i compensi derivanti da lavoro 

dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del 

rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da 

soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato concorrono alla 

formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003, 

pubblicata sul presente Notiziario (Not. n. 2/2003), ha fornito 

precisazioni anche in merito ai presupposti ed ai criteri di tassazione dei 

redditi in parola.


L’amministrazione finanziaria ha focalizzato l’attenzione, tra l’altro, 

sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente 

percepiti dai cosiddetti “frontalieri”.


L’Agenzia della Entrate, in primo luogo, ha rammentato la necessità di 

distinguere, dal punto di vista fiscale, le ipotesi in cui i lavoratori 

dipendenti fiscalmente residenti in Italia:


a) soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco 

di 12 mesi (a prescindere dal fatto che il periodo di riferimento si ponga 

a cavallo di due anni solari), in forza di uno specifico contratto che 

preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuativa ed 

esclusiva.


Tale fattispecie è regolata dall’art. 48, comma 8-bis, del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai sensi del quale il reddito di lavoro 

dipendente è determinato, agli effetti fiscali, sulla base delle 

retribuzioni convenzionali definite, con cadenza annuale, da un decreto 

emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 

quello del Tesoro e delle Finanze (previsto dall’art. 4 della legge n. 

398/1987).


Tale disciplina non influisce in alcun modo sulla validità delle 

Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate, non 

trovando applicazione nei confronti dei dipendenti che lavorano in uno 

Stato con il quale l’Italia si sia accordata nel senso della tassazione del 

reddito nel solo Paese estero. In questo caso, infatti, prevalendo le 

disposizioni concordate su quelle interne, il reddito, tassato nello Stato 

estero, non è sottoposto ad alcun tipo di prelievo in Italia;


b) si rechino quotidianamente all’estero in zone di frontiera (es. Francia, 

Austria, Svizzera, San Marino, Stato Città del Vaticano, ...) od in Paesi 

limitrofi (es. Principato di Monaco), per lo svolgimento di una prestazione 

continuativa costituente l’oggetto esclusivo del rapporto.


I redditi prodotti da tali soggetti sono disciplinati dall’art. 2, comma 

11, della Finanziaria 2003 e, conseguentemente, godono della franchigia di 

8.000 euro.


In base alle indicazioni ministeriali fornite con la circolare da ultimo 

pervenuta, in particolare, la nuova deduzione di cui all’art. 10-bis TUIR 

(cosiddetta no-tax area) compete anche ai lavoratori in parola. Per la 

determinazione dell’importo in concreto spettante si applica la seguente 

formula:


26.000+7.500–RI    x 7.500


         26.000


dove:


26.000 euro = ammontare predefinito di riferimento per l’anno 2003


7.500 euro = deduzione teorica per reddito di lavoro dipendente, di cui 

all’art. 10-bis, comma 2, TUIR.


RI = reddito che costituisce imponibile (reddito complessivo – 8.000 euro)


Nel caso in cui la tassazione venga operata direttamente dal sostituto 

d’imposta, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga.


La base imponibile per il calcolo dell’imposta, quindi, è data dalla 

differenza tra il reddito che costituisce imponibile (RI) e la deduzione 

concretamente spettante.


Ai fini del calcolo dell’imposta effettivamente dovuta, infine, 

l’imponibile deve essere suddiviso per i periodi di paga, con applicazione 

delle aliquote di cui all’art. 11 del TUIR ragguagliando ai periodi di paga 

i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed applicando le detrazioni 

previste dai successivi artt. 12 (per carichi di famiglia) e 13 (altre 

detrazioni). Anche le detrazioni devono essere rapportate al periodi di 

paga.


Secondo quanto riportato in questa guida volevo sapere se un dipendente del 

vaticano a cui è stato certificato un reddito di € 27.180 di cui ritenuta 

previdenziale a carico del dipendente 2.500 quanto deve inserire nel quadro 

isee dei redditi prodotti all' estero.

0 commenti:

 
Top