Residente in Francia dal 1989, ho la possibilità di riscattare il 100% della pensione complementare da un Fondo pensione italiano. Dove sarà tassata? In Francia o in Italia? La convenzione bilaterale non mi sembra abbia affrontato questo particolare tipo di problema.

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 10/4/18 18:13

Con la Francia è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati.

Inoltre tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un Accordo Amichevole in cui si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente) e, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito d’imposta se previsto.

Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. Questo applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l’Italia e la Francia, intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”.

 
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