La Corte di cassazione, nella sentenza 10599/2015, torna a occuparsi della procedura di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e, in particolare, dell’individuazione del momento in cui l’invio può considerarsi perfezionato, degli oneri correlati a detto invio e degli effetti prodotti dalle diverse fasi della procedura telematica.

Nella specie, la dichiarazione presentata dal contribuente e corredata della relativa attestazione di “avvenuta ricezione del file” rilasciata dal sistema di invio telematico è stata considerata omessa dall’ufficio perché scartata dal sistema successivamente all’invio e non debitamente ritrasmessa dal contribuente, previa rimozione della causa dello scarto.

Per stabilire se - come sostenuto dal contribuente - la prima fase telematica di invio della dichiarazione attestata dal messaggio di “avvenuta ricezione del file” sia sufficiente per considerare la dichiarazione inviata, la Corte di legittimità ha preso le mosse dalla normativa di riferimento. A questi effetti, è stato richiamato, da un canto, l’articolo 3, comma 11, del Dpr n. 322/1998 - che demanda al direttore dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione di un provvedimento che regoli l’invio delle dichiarazioni - e, dall’altro, il Dm 31 luglio 1998 che, all’articolo 9, comma 1, stabilisce che “Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art.2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge”.

La Corte ha poi precisato come, per un verso, lo stesso articolo 9 preveda, ai successivi commi 3 e 4, che l'Amministrazione finanziaria attesti l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni oltre che delle dichiarazioni stesse mediante apposite ricevute - con esclusione delle tre ipotesi indicate al successivo comma 10, in cui è previsto che le ricevute non siano prodotte allorchè il file sia "scartato" per alcuni difetti di congruenza (ad es. rispetto a errori sui codici, specifiche tecniche) - e per altro verso, al comma 11, sancisca che “Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto”.
Dall’esame combinato di tali previsioni e, in particolare, dal contenuto dell’ultima richiamata disposizione (comma 11 dell’articolo 9 del Dm), il Collegio giudicante ha ritenuto che, a fronte del mero adempimento dell’invio - cui corrisponde una generica ricevuta di acquisizione generata dal sistema informativo - l’iter di acquisizione della dichiarazione non può ritenersi validamente concluso, essendo necessaria una effettiva e definitiva acquisizione del file, che risulta esclusa in ipotesi di “scarto” successivo all’invio.

Così statuendo, la Corte di legittimità ha ribadito il principio interpretativo già espresso sul punto in una propria recentissima pronuncia, la n. 675 del 16 gennaio 2015, a proposito della “insufficienza” del mero invio della dichiarazione e della necessità che la stessa sia regolarmente acquisita dal sistema e non “scartata”.
Tale convincimento della Corte di legittimità si è andato consolidando anche alla luce della prassi dell’Amministrazione sul punto. Con circolare n. 35/E del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito chiarimenti in merito al “Servizio di assistenza e informazione ai contribuenti per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001”, specificando - a integrazione di altra pregressa circolare ministeriale n. 195/1999 – che, con riferimento alla trasmissione della dichiarazione in via telematica e alla segnalazione di errori che determinano il blocco della trasmissione (“errori bloccanti”), “il servizio telematico restituisce dopo breve tempo, per ogni dichiarazione trasmessa, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e l'esito del primo controllo formale operato su di essa. Ciò comporta che gli uffici devono adottare idonee misure organizzative che permettano di restituire al contribuente la predetta attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, al più tardi entro il giorno successivo a quello di consegna della stessa dichiarazione agli uffici medesimi”.
Se, quindi, una dichiarazione è trasmessa nei termini, ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere comunque “tempestiva”, qualora, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga ritrasmessa entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto.
Oltre a ciò, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, con riguardo alla comunicazione di errori o di anomalie nelle dichiarazioni positivamente trasmesse, invece, “tutti i contribuenti che presenteranno la dichiarazione in via telematica riceveranno, tramite intermediario, un preavviso telematico, nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione dovesse emergere un'anomalia, un errore o un omesso versamento”. Ciò, affinché il professionista abilitato possa provvedere, entro i sessanta giorni dal “preavviso telematico”, ove ritenga insussistente l'anomalia o l'errore, a fornire spiegazioni, così evitando l'invio della comunicazione di irregolarità al cliente.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato e considerato, i Giudici supremi hanno concluso ribadendo il principio per cui, in caso di invio telematico, la dichiarazione “scartata” dal sistema telematico centrale dell'Amministrazione finanziaria, se non ritrasmessa nei termini dal contribuente onerato, deve equipararsi alla dichiarazione mai presentata.

A proposito dell’invio della dichiarazione dei redditi e degli effetti correlati alla stessa in caso di invio non telematico, bensì a mezzo raccomandata, si invita a esaminare Cassazione, n. 991/2015. La Corte suprema ha ivi statuito che, poiché l’articolo 12 (abrogato dal Dpr n. 322/1998) richiedeva la semplice spedizione della dichiarazione dei redditi mediante raccomandata e ricollegava l'avvenuta presentazione della dichiarazione alla ricevuta postale di spedizione e non alla ricezione del relativo plico, non essendo richiesto l'inoltro con avviso di ricevimento, spettasse alla parte pubblica dimostrare il mancato recapito, per causa addebitabile al mittente, attraverso opportune ricerche anche postali, non risultando sufficiente il dato della semplice assenza della dichiarazione nella banca-dati dell'Anagrafe tributaria.



Fonte: Agenzia Entrate

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