Il regime fiscale naturale delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. Tuttavia, il legislatore tributario ha previsto la possibilità di optare per un regime agevolato, disciplinato dalla legge 398/1991 (“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”).
Inizialmente previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, il regime è stato poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Condizioni di accesso al regime: requisito soggettivo e requisito oggettivo
L’adesione al regime è del tutto volontaria, avviene su opzione. Per poter legittimamente esercitare la scelta, è richiesta la contestuale sussistenza di due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, possono aderire al regime le associazioni sportive dilettantistiche che:
non hanno scopo di lucro
sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
svolgono attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal Coni), compresa l’eventuale attività didattica.
Dal punto di vista oggettivo, possono esercitare l’opzione le associazioni che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250mila euro, limite che va determinato secondo le seguenti regole:
occorre prendere in considerazione esclusivamente i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali (ricavi e sopravvenienze attive, rispettivamente ex articoli 85 e 88 del Tuir)
i proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa, ma vanno considerati i ricavi fatturati anche se non ancora riscossi
si computano anche le somme percepite in virtù di contratti di sponsorizzazione, in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali (cfr risoluzione 57/E del 2010).
Non concorrono, invece, alla determinazione del limite dei 250mila euro:
le plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 86 del Tuir
i premi percepiti per la preparazione, la formazione tecnica e l’addestramento degli atleti (tali somme non concorrono alla formazione del reddito e devono essere reinvestite per il perseguimento di fini sportivi).
Qualora nel corso del periodo d’imposta il limite di 250mila euro dovesse essere superato, il regime agevolato cessa automaticamente di avere efficacia e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, l’associazione è tenuta ad applicare il regime ordinario. In tal caso, quindi, sia ai fini Iva sia ai fini Ires, si dovranno considerare due periodi di imposta, assoggettati a due diversi regimi tributari (cfr risoluzione 123/E del 2006). Contestualmente cessano anche le agevolazioni contabili, con conseguente obbligo di tenuta delle scritture previste in regime ordinario.
Le associazioni di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono rapportare il limite dei 250mila euro al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni (cfr risoluzione 63/E del 2006).

Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime agevolato si esercita mediante:
apposita comunicazione all’ufficio Siae territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime
comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante la prima dichiarazione annuale Iva (compilazione quadro VO) da presentare successivamente alla scelta operata. In caso di esonero dalla dichiarazione Iva, il quadro VO va comunque presentato, allegandolo al modello Unico.
L’opzione è vincolante per cinque anni. Successivamente si rinnova di anno in anno fino all’eventuale revoca.

Determinazione del reddito imponibile Ires
Le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime agevolato determinano il reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali.
Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires.
Non concorrono a determinare il reddito imponibile Ires i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro.
Per attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si intendono le attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie.

Determinazione della base imponibile Iva
L’opzione per il regime agevolato ex legge 398/1991 comporta per le associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni anche ai fini Iva.
Innanzitutto, si ricorda che i proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili.

Nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva bisogna distinguere tra:
le operazioni non direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, cessione di beni durante le manifestazioni sportive), in relazione alle quali si applica il regime ordinario (Iva dovuta = Iva incassata sulle operazioni attive meno Iva pagata sulle operazioni passive)
le operazioni direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, vendita di biglietti per le manifestazioni sportive), cui si applicano, per effetto dell’adesione al regime agevolato, le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento dall’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che l’Iva da versare sia determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari a:
1/2 dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate (incluse le attività di sponsorizzazione)
1/3 dell’Iva su cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche con un volume di affari annuo non superiore a 25.822,84 euro hanno la possibilità di optare per il regime forfetario di determinazione dell’Iva previsto per le attività spettacolistiche, disciplinato dall’articolo 74 quater, comma 5, Dpr 633/1972.
In base a questo particolare regime, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

Le associazioni sportive dilettantistiche versano l’Iva dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24 (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi).

Semplificazioni contabili e dichiarative
L’opzione per il regime agevolato della legge 398/1991 comporta altresì la possibilità di beneficiare di importanti e significative semplificazioni contabili. In tal caso, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:
dalla tenuta delle scritture contabili
dall’emissione delle fatture e degli scontrini e/o ricevute fiscali
dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge 398/1991 sono comunque tenute a:
conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse
conservare copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti
annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, su un apposito prospetto riepilogativo, opportunamente integrato e conforme al modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 (come chiarito dalla circolare 9/E del 2013, la mancata tenuta del prospetto riepilogativo non comporta di per sé il venir meno dei benefici previsti dal regime agevolato purché, però, in sede di accertamento, l’associazione sia in grado di fornire i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Iva. Pertanto, qualora l’associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/1991, la stessa decadrà dal regime di favore. In ogni caso, però, la mancata tenuta del predetto prospetto riepilogativo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, da 1.032 a 7.746 euro)
nel prospetto riepilogativo di cui al punto precedente devono essere altresì annotati i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie
redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie
procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva entro il termine di liquidazione trimestrale
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa
presentare il modello Unico Enc e, nei casi in cui siano dovuti, il modello 770 e quello Irap
tenere il libro soci e il libro delle assemblee.


Fonte: Agenzia Entrate

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