I) Si ribadisce la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in relazione al profilo della tardività dell'eccezione processuale riguardante l'adesione del contribuente al condono di cui alla legge n. 289 del 2002, art. 7, "le questioni relative all'applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d'ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere" (Cass. n. 24987 del 2009 e n. 25239 del 2007; da ultimo, cfr. Cass. 3841 del 2012). Inoltre, il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all'eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono, con la conseguenza che l'opzione del contribuente per il condono preclude a entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente (cfr. Cass. n. 3037 del 2010; n. 17142 del 2008 e, specificamente per l'IRAP, n. 3682 del 2007).
II) Sulla base dell’indirizzo di questa Corte, deve ritenersi che il reddito dello studio associato viene legittimamente assoggettato all'IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 3676 e 3680/2007; Cass. 24058/2009; Cass.  16784/2010 e Cass. 14853/12).

Sentenza n. 12507 del 22 maggio 2013 (udienza 21 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Iofrida Giulia
Irap –Associazione professionale - Autonoma organizzazione – Sussiste – Prova contraria a carico del contribuente – Reddito prodotto dal lavoro dei soli associati

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