I versamenti per il riscatto degli anni di laurea sono oneri deducibili o detraibili?

I contributi versati per riscattare gli anni di laurea consentono di recuperare il periodo del corso legale universitario nell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione. L’articolo 10 del Tuir, che elenca gli oneri deducibili dal reddito, al comma 1, lettera e), prevede anche i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Il riscatto degli anni di laurea rientra a pieno titolo in tale fattispecie (circolare 29/E del 2001). L’indicazione dei contributi previdenziali andrà pertanto effettuata compilando il rigo E21, colonna 2, del modello 730/2013 oppure il rigo RP21, colonna 2, di Unico Pf 2013. Nella diversa ipotesi in cui il riscatto sia eseguito in favore di familiari a carico che non hanno cominciato un’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, i contributi versati possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997). Andranno in tal caso indicati, con il codice 32, in uno dei righi E17, E18 o E19 del 730 oppure in uno dei righi RP17, RP18 o RP19 del modello Unico.


Fonte: Agenzia Entrate

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