La versione originaria dell’articolo 8, comma 5, della legge 388/2000, prevede(va) l’attribuzione automatica del credito d’imposta mediante utilizzo, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esclusivamente in compensazione con debiti tributari e contributivi dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, mentre l’articolo 10 del Dl 138/2002, in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dall'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del decreto legge) ha subordinato la fruizione del beneficio alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di una preventiva istanza da parte del contribuente e al suo accoglimento da parte della stessa Agenzia.
In tal modo è stata modificata la modalità di fruizione del credito d'imposta, in quanto l’articolo 62 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003) ha individuato due diverse discipline, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, rispettivamente, anteriormente o a decorrere dall'8 luglio 2002, dovendo i primi comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Ne consegue che, per beneficiare del credito d’imposta, risulta rilevante la data in cui l’acquisto dei beni strumentali nuovi sono da ritenere effettuati, che - nel caso di specie - erano alcuni macchinari i cui ordini e le accettazioni erano intervenuti nel giugno 2002, mentre la consegna era avvenuta il successivo 29 settembre.

Tale fattispecie di fatto rende applicabile la cennata disciplina dell'agevolazione introdotta con il Dl 138/2002, in base alla quale il contribuente aveva l'onere di presentare al Centro operativo di Pescara istanza contenente, tra l'altro, l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti entro sei mesi, istanza che nel caso in esame non era stata inviata, ma non il regime intertemporale sancito dalla stessa citata disciplina del 2002.
In forza di tale normativa transitoria, secondo quanto stabilito dal secondo periodo dell’articolo 10 citato, gli investimenti per i quali "il contratto risulta concluso" dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed "entro la data di entrata in vigore della legge di conversione" dovevano ritenersi acquisiti senza che rilevino "gli eventi di cui" all'articolo 75, comma 2, del Tuir, ossia, nel caso dei beni mobili, la data della consegna.
Pertanto, risultando pacifico in atti e non contestato dalle parti che il perfezionamento del contratto di acquisto dei beni era avvenuto con l'accettazione da parte della fornitrice dell'ordine della contribuente nel giugno 2002 e che la consegna dei beni si era verificata il 29 settembre, il mancato invio dell’istanza faceva decadere il contribuente dal beneficio, seppure la Commissione regionale aveva escluso l’applicazione delle sanzioni amministrative per indebita compensazione a seguito di indebita fruizione del credito d’imposta.

La pronuncia n. 16210/2014 della Corte suprema – seppure non cita alcun proprio precedente – arricchisce un panorama giurisprudenziale di merito oramai ampio sulle condizioni di utilizzo del credito d’imposta in argomento, come emerge dalla decisione 12 febbraio 2014, n. 3110, per la quale il beneficio è riconosciuto in via automatica dall’articolo 62 della legge 289/2002, per i soggetti che avevano avviato investimenti agevolabili prima dell'8 luglio 2002, con l’effetto che, poiché il Dl 138/2002 ha imposto l’obbligo di presentare un’istanza preventiva per gli investimenti da effettuare successivamente all’8 luglio 2002, tale obbligo è escluso per quegli investimenti che risultano unitari a tale data, a nulla rilevando che le fatture d’acquisto siano successive a tale data.
A sua volta, la Corte di legittimità nella sentenza 28 maggio 2014, n. 11932. In tema di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge 388/2000, l'ultima parte del comma 1 limita i suoi effetti ai nuovi investimenti, acquisiti a partire dal 13 marzo 2001, data di approvazione dell'aiuto europeo, con l’ulteriore effetto che non spetta il beneficio volendo far coincidere l'ultimazione delle opere con la data del loro collaudo.
Infine, la Corte regolatrice del diritto è intervenuta con la decisione 30 aprile 2014, n. 9417, secondo la quale, nell’ipotesi di contratto di locazione finanziaria, occorre far riferimento temporale alla stipulazione del contratto intercorso non tra fornitore e utilizzatore, ma tra utilizzatore e società di leasing, essendosi ritenuto che la consegna del bene all'utilizzatore costituisce, da un canto, l’adempimento dell'obbligazione di consegna del fornitore all’utilizzatore e, d’altro canto, esecuzione da parte del fornitore medesimo di un incarico conferitogli dal concedente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di leasing.



Fonte: Agenzia Entrate

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