L’intermediario finanziario, per calcolare l’acconto di sostitutiva dovuta entro il 16 dicembre, nel conteggio dei versamenti effettuati nell’anno non deve includere l’imposta pagata per affrancare i valori al 30 giugno 2014 per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti in regime di risparmio amministrato.
È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 109/E del 10 dicembre 2014, emanata in riferimento all’obbligo introdotto - a decorrere dal 2013 - nei confronti degli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, ossia il pagamento annuale, entro il 16 dicembre, di un acconto nella misura del 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dello stesso anno (articolo 2, comma 5, Dl 133/2013).

Poiché il pagamento dell’acconto deve avvenire entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata l’imposta, l’importo per l’anno 2015 – precisa il documento di prassi – deve essere pari alla somma dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, al lordo delle eventuali compensazioni effettuate.

Inoltre, come anticipato, nel calcolo dell’acconto non bisogna considerare il versamento relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014 per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti in regime di risparmio amministrato (articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 66/2014).
Questa, infatti, pur avendo la medesima natura, ha carattere straordinario e non va conteggiata tra i versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2014.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo “1140” (risoluzione 88/2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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