I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati nel periodo d’imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor tempo trascorso dall’approvazione degli statuti (articolo 50 comma 1, lettera a e comma 2, Tuir,articolo 14, Dpr 601/1973).

Fonte: Agenzia Entrate

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