I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del
20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca sono assimilati
ai redditi di lavoro dipendente, a condizione che la cooperativa sia iscritta
nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel
suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità
stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati nel
periodo d’imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor tempo trascorso
dall’approvazione degli statuti (articolo 50 comma 1, lettera a e comma 2, Tuir,articolo
14, Dpr 601/1973).
Fonte: Agenzia Entrate
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