Con la Circolare n. 36 del 1° dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate illustra alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative del “Patent box”.
I chiarimenti più significativi contenuti nella circolare riguardano il trattamento delle perdite derivanti dall’applicazione dell’agevolazione.
Ricordiamo che il cosiddetto “Patent Box” prevede un regime opzionale di tassazione agevolata, per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione  di  “opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo o dalla concessione in uso dei  suddetti “intagibles”, consiste nell’ esclusione dall’imposizione dei relativi  redditi nella misura:
– del 30% nel 2015;
– del 40% nel 2016;
– del 50% a partire dal 2017.
Il regime di tassazione agevolata prevede altresì l’esclusione dalla formazione del reddito, delle plusvalenze derivanti dalla cessione  dei beni  immateriali indicati, a condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella  manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili.

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