Nel caso di cessione di ramo di azienda, o più in generale nel caso di compravendita, qualora si sia convenuto che parte del pagamento del prezzo avvenga mediante accollo, da parte dell’acquirente, dei debiti dell’alienante, tale accollo costituisce modalità di adempimento dell’obbligazione dell’acquirente di pagare il prezzo della compravendita e, quindi, concorre a formare, ai sensi degli articoli 21, 43 e 52 Dpr 131/1986, la base imponibile soggetta all’imposta di registro sull’atto di cessione.

Ordinanza n. 24081 del 25 novembre 2015 (udienza 8 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Cosentini Antonello
Imposta di registro – Cessione di azienda – Accollo debiti dell’alienante da parte dell’acquirente – Base imponibile della cessione

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