Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13); del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (cfr. ex multis, Cass. 4555/15 e 25773/14)

Ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016 (udienza 26 maggio 2016)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Vella Paola
Difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio – Legittimità del ruolo in quanto atto interno e privo di autonomo rilievo esterno – Anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non inficia la validità dell’atto


Fonte: Agenzia Entrate

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