Per "operazioni di perfezionamento" in base all’art. 5 Regolamento UE 09.10.2013 n. 952 si considerano:


  • la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci
  • la trasformazione di merci
  • la distribuzione di merci
  • la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto
  • utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiano totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione).

Inoltre le merci possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita (art. 220 del suddetto regolamento UE).

Secondo i giudici del Lussemburgo, il luogo di una cessione di beni si reputa situato, ai sensi dell’art. 8 paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, nel "luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente". Avendo il contratto di vendita ad oggetto la cessione di prodotti finiti, i suddetti si conformano al contratto solo dopo la lavorazione effettuata in Francia; pertanto i "beni finiti si trovavano già al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente", in Francia.
Secondo la Corte infatti, "un fornitore di beni, quando spedisce questi ultimi a un prestatore incaricato di lavori di rifinitura, non trasferisce all’acquirente il potere di disporre dei beni di cui trattasi come proprietario. Una siffatta spedizione mira unicamente a rendere i beni di cui trattasi conformi agli obblighi contrattuali del fornitore affinché possa aver luogo la successiva cessione all’acquirente".

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