L’imposta di registro per la vendita della nuda proprietà si ottiene, applicando l’aliquota del 9% ovvero, se “prima casa”, del 2% al valore della nuda proprietà. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986). Il valore dell’usufrutto si determina assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale di interesse (articolo 46), pari all'1% nel 2014, allo 0,50% dall'1 gennaio 2015. Si ottiene così la rendita annua, che deve poi essere moltiplicata per appositi coefficienti, che variano in base all'età anagrafica di chi cede la nuda proprietà.
Fonte: Agenzia Entrate
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