Tra le semplificazioni introdotte dal Dlgs 175/2014 in tema di fiscalità internazionale, l'articolo 22, apportando importanti modifiche all'articolo 35 del Dpr 633/1972, consente a coloro che intendono operare in ambito comunitario l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Le modalità operative sono contenute nel provvedimento 15 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate.
L'inserimento nella banca dati (sistema Vies), dunque, ora avviene contestualmente all'attribuzione della partita Iva, se il contribuente ne fa richiesta in quella sede (resta ferma, comunque, la possibilità di richiedere l'inclusione in un momento successivo). Il buon esito dell'istanza può essere subito riscontrato tramite i sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie.
Il provvedimento, inoltre, per uniformità di trattamento, dispone l'inclusione immediata nella banca dati dei contribuenti che, nei trenta giorni precedenti la sua emanazione, hanno presentato l'istanza e per i quali non è stato emanato provvedimento di diniego.

Cos'è il sistema Vies
Il Vies (Vat information exchange system) è un sistema elettronico di scambio di dati sull'Iva, per verificare una serie di informazioni fiscali relative agli operatori comunitari, ad esempio, la validità di una partita Iva, rilasciata in un determinato Paese Ue, nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Paese membro.

Come richiedere l'inclusione nella banca dati
L'opzione per l'inclusione nell'archivio Vies si esprime compilando, nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, il campo "Operazioni Intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e AA9, per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta, invece, possono formulare la richiesta selezionando la casella "C" del quadro A del modello AA7.

Chi è già titolare di partita Iva (compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva) può esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; può provvedervi direttamente, se è abilitato a Entratel o Fisconline, oppure rivolgersi a un intermediario abilitato.
Con le stesse modalità, è possibile comunicare la volontà di recedere dall'opzione.

Criteri e modalità di esclusione
Nel caso non vengano presentati elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi, si presume che il contribuente non intende più effettuare operazioni intracomunitarie. In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procederà all'esclusione dalla banca dati, previo invio di un'apposita comunicazione all'interessato.
L'estromissione, effettuata a cura della direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.



Fonte: Agenzia Entrate

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