Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.

Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere  ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).

L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate, per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio – stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori 1.600 unità.

Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.


Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da gennaio 2012 - dei destinatari della normativa in salvaguardia, è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità (17.710 decreto del 1° giugno 2012 + 1.600 legge n. 135/2012), che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con l’ultima  decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).

In considerazione tuttavia della natura dinamica del predetto monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare tale attività, illustrata nel richiamato messaggio n. 20944, con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.



Fonte: Messaggio INPS n. 9611 del /12/12/2014

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