Sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n.233 della Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre c.a. le tabelle, elaborate dall'Automobile Club d'Italia, utilizzate per determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private.
Tali tabelle devono essere predisposte dall'Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l'anno successivo
La previsione contenuta nell’articolo 51, comma 4 del Tuir regolamenta in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale) dello stesso Testo unico, regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Di particolare interesse risulta la lettera a) del comma 4 il quale stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
Ne deriva che, dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno (espresso in numero di giorni) durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare (quindi indipendentemente dal reale uso) in modo promiscuo il veicolo..
Nel caso opposto in cui il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per esclusivamente personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit.
Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

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