Con la sentenza n. 1542 depositata in data 24 gennaio 2007, la Suprema corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto nei confronti di una pluralità di sentenze, pronunciate in procedimenti diversi e non nell'ambito di un unico rapporto processuale.
Più specificatamente, sostengono i giudici, è inammissibile l'impugnazione cumulativa avverso più sentenze che, sebbene siano state emesse tra le stesse parti, "hanno tuttavia pronunciato in distinte controversie d'imposta, relative a periodi diversi, con conseguente venir meno dell'identità delle questioni trattate".
La vicenda processuale trae origine da distinti avvisi di accertamento, con cui l'ufficio aveva rettificato, per più annualità, il reddito d'impresa dichiarato da una Srl.
I ricorsi presentati dalla società furono respinti dai giudici di prime cure con tre distinte sentenze, poi impugnate dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che accolse parzialmente l'appello di parte. Da qui l'unico atto di impugnazione delle tre pronunce emesse dalla Ctr.
La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, confermando il suo precedente orientamento, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo il principio generale secondo cui è esclusa "l'ammissibilità dell'impugnazione con unico atto di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti" (cfr, in questo senso, Cassazione, sentenze n. 805/1997; n. 12562/1998 (sezioni unite), n. 693/2001, n. 69/2002, n. 13831/2002, n. 17835/2004, n. 19950/2005).
Le ragioni di tale radicato orientamento, per i giudici, risiedono essenzialmente nella "tassatività e specificità dei mezzi di impugnazione, nella natura pubblicistica ed inderogabile delle norme che regolano modi, tempi e forme per proporli ed, infine, nella tipicità dei provvedimenti impugnabili, cui corrispondono i relativi mezzi e modi di impugnazione previsti dalla legge e soltanto quelli (artt. 323, 339, 360, 395 e 404 c.p.c.)".
Peraltro, a parere della Corte, la proposizione "dell'impugnazione cumulativa" avverso sentenze diverse non può incidere sull'autonomia delle singole impugnazioni, che restano ben distinte e "richiedono pur sempre un formale provvedimento di riunione da parte del giudice per la trattazione congiunta".
Ciò, in quanto l'opzione processuale di proporre con un unico atto diverse impugnazioni attribuirebbe alla parte il potere di disporre, in tal modo, la riunione dei procedimenti concernenti le impugnazioni proposte, così "sottraendo il relativo potere al giudice, ovvero imponendo al predetto giudice l'esercizio di tale potere, che conserva, invece, natura discrezionale, laddove l'art. 335 c.p.c. impone la riunione solo nel caso di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza" (cfr Cassazione, sentenza n. 7645/2006).
La Suprema corte, dopo avere precisato che la giurisprudenza di legittimità non distingue, ma sostanzialmente identifica, l'impugnazione cumulativa semplice (unico atto d'impugnazione avverso più sentenze distinte) con l'impugnazione cumulativa che sia anche seguita da un'unica iscrizione a ruolo (all'unico atto d'impugnazione corrisponde un'unica iscrizione a ruolo) ha, inoltre, evidenziato che il principio generale di inammissibilità del ricorso cumulativo incontra, tuttavia, alcune importanti eccezioni.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza prevalente, è ammesso il ricorso cumulativo avverso più sentenze nell'ipotesi di:
- esistenza di unitarietà del rapporto processuale - sentenze pronunciate tra le stesse parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi e gradi, come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva
- sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione
- sentenza di rinvio e di rigetto dell'istanza di revocazione, allorché la due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie (cfr Cassazione, sentenze n. 5472/1994, n. 805/1997, n. 693/2001, n. 13831/2002)
- sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (cfr Cassazione n. 5472/1994, n. 693/2001, n. 69/2002, n. 13831/2002)
- identità delle parti e delle questioni trattate nelle cause decise con le sentenze impugnate cumulativamente, sempre che vi sia espressa indicazione delle diverse sentenze e manifestazione non equivoca della volontà di impugnarle tutte (cfr Cassazione n. 106/1970, n. 2646/1987, n. 2002/1990, n. 2905/1990, n. 10499/2003, n. 309/2006).
Per la Corte, anche in caso di redazione di un unico atto di impugnazione avverso una pluralità di sentenze (e sempre che nell'unico atto siano ben individuate le decisioni impugnate e le censure a esse relative), debbono essere sempre effettuati tanti depositi di copie dell'atto d'impugnazione cumulativo e degli altri atti prescritti (articoli 369 e 370 cpc per il ricorso per cassazione), "non solo e non tanto per il pagamento di imposte di bollo e tasse di iscrizione a ruolo, quanto, soprattutto, per consentire di iscrivere a ruolo un diverso procedimento per ciascuna delle impugnazioni proposte che, benché contenute in un unico atto, restano pur sempre ontologicamente distinte fino ad un eventuale provvedimento di riunione del giudice", posto che, altrimenti, l'opzione processuale di proporre con un unico atto diverse impugnazioni, imponendo materialmente l'instaurazione di un unico procedimento, "comprometterebbe "di fatto" il potere discrezionale del giudice di riunire o meno le proposte impugnazioni, ponendo il suddetto giudice di fronte alla necessità (in caso di determinazione negativa relativamente all'esercizio del suddetto potere), di operare una sorta di separazione di cause al pari di quella prevista dagli artt. 103 e 104 c.p.c.".
In buona sostanza, la sentenza afferma il principio secondo cui il ricorso cumulativo proposto avverso più sentenze non determina automaticamente l'instaurazione di un unico procedimento, in quanto tale potere spetta esclusivamente al giudice; la parte non può, dunque, sostituirsi a un'attività riservata alla valutazione del giudice.
In conclusione di quanto sinora esposto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Srl, in quanto esso non poteva farsi rientrare nelle sopra evidenziate eccezioni al principio generale di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa, prese in esame dalla giurisprudenza, atteso che, nella specie, le sentenze impugnate:
- erano state pronunciate in procedimenti diversi e non nell'ambito di un unico rapporto processuale
- riguardavano distinte controversie d'imposta, relative a periodi diversi, con il conseguente venir meno dell'identità delle questioni trattate.