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Sul sito delle Dogane, disponibili la versione aggiornata del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio”. La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.

Le domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019 all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
I dettagli per la fruizione del bonus, nella nota n. 33989 del 25 marzo 2019 dell’agenzia delle Dogane.

Il rimborso è riconosciuto:
- per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
  • imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
- per l’attività di trasporto persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (Dlgs 422/1997)
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005)
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997)
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).
- per l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

Fonte: Agenzia Entrate

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