Dal reddito complessivo è possibile dedurre il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione (articolo 10, comma 1, lettera l-bis, Tuir). Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili al soggiorno all’estero. Agli effetti fiscali, si ritiene che la procedura di adozione inizi con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all’adozione: è da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della deduzione. Si ricorda, infine, che la deduzione spetta a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa (risoluzione 77/e del 28 maggio 2004).

Fonte: Agenzia Entrate

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