L’imposta di bollo non è dovuta: infatti, l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, espressamente prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, sono esenti dall’ imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Fonte: Agenzia Entrate

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