In quali casi la disciplina della cedolare secca prevede l’applicazione dell’aliquota del 10%?

L’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta del 10% è prevista, per il quadriennio 2014-2017 (15% a regime dal 2018), per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articolo 9, comma 1, Dl 47/2014). L’aliquota ridotta è applicabile anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni (circolare 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 1.1), nonché a quelli stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (articolo 9, comma 2-bis, Dl 47/2014).

Fonte: Agenzia Entrate

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