Alcune novità del quadro RS sono legate alle disposizioni contenute nel “decreto interpelli e contenzioso” (Dlgs 156/2015). In particolare, è l’articolo 7 a intervenire con modifiche in tema di interpello per le società di comodo e per il regime di aiuto alla crescita economica (Ace), “riversando” alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi, evidenziandone ancor di più il ruolo, “nel rispetto delle prerogative intrinsecamente partecipative, di restituire all’interpello la funzione di strumento di dialogo privilegiato e qualificato del contribuente con l’amministrazione”.

Il Dlgs 156 modifica alcune disposizioni contenute nell’articolo 30 della legge 724/1994.
Nel quadro RS, nell’apposito prospetto, le società di capitali verificano la sussistenza o meno delle condizioni di operatività e, nel caso, determinano il reddito minimo, come anche i soggetti ritenuti in “perdita sistematica” (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del Dl 138/2011).
La disciplina prevede la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette disposizioni tramite interpello. Tale interpello delle società di comodo presenta caratteristiche che lo rendono assimilabile – si legge nella relazione illustrativa – agli interpelli probatori di cui alla lettera b) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto.

La non applicazione del regime di determinazione forfettaria delle società non operative è legata alla sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 30, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. Per queste ragioni, nella disciplina delle società di comodo, viene inserito un rinvio espresso all’interpello presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto.

La presentazione dell’interpello non è più un obbligo per il contribuente (ovviamente per quel soggetto che non ritiene di dover applicare la disciplina), ma è in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che, ai sensi del nuovo comma 4-ter dell’articolo 30, ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi, nel prospetto per la “verifica della operatività e della determinazione del reddito minimo”.

Tali modifiche hanno comportato una ristrutturazione delle indicazioni nel prospetto. Quindi, il contribuente compila le colonne “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica” utilizzando, in entrambi i casi, determinati codici per comunicare la disapplicazione per le due discipline ai fini Ires, come pure compila, anche congiuntamente alla compilazione delle precedenti caselle, quelle relative all’“Irap” e all’“Iva” utilizzando i medesimi codici.

Il regime di aiuto alla crescita economica (Ace) comporta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, mediante l’applicazione dell’aliquota del 4,5% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
I soggetti che vogliono fruire di tale agevolazione devono compilare l’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Il “decreto interpelli e contenzioso” interviene a integrare il comma 8 dell’articolo 1 del Dl 201/2011.
Il contribuente ha facoltà di interpellare l’amministrazione finanziaria per dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio. Anche in questo caso, il contribuente che intende fruire del beneficio Ace ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le operazioni richiamate sono quelle che comportano le limitazioni all’operatività del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel decreto 14 marzo 2012. Considerando l’interpello come probatorio, l’assenza di duplicazioni del beneficio può essere fornita sia in sede di interpello, sia successivamente.

Quindi, il contribuente deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi specificamente individuati nelle singole colonne del prospetto del quadro RS, in particolare, indicando: l’ammontare totale dei conferimenti in denaro (articolo 10, comma 2, decreto 14 marzo 2012), dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni (articolo 10, comma 3, lettera a), dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende (articolo 10, comma 3, lettera b), dei conferimenti in denaro (articolo 10, comma 3, lettere c e d) e degli incrementi dei crediti di finanziamento (articolo 10, comma 3, lettera e), con specifica dei rispettivi importi che hanno comportato una sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio.

Altra modifica al quadro RS riguarda il prospetto degli “Investimenti in Start-up innovative”, dove è stata prevista la casella “PMI innovativa” (righi da RS160 a RS162).
Il Dl 3/2015 ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle agevolazioni per la deduzione dell’investimento in start-up contenute nel Dl 179/2012 alle Pmi innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 21 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Quindi, la nuova casella (colonna 4) va barrata se l’investimento è stato effettuato in piccole e medie imprese.
 
Infine anche il prospetto relativo alle “Spese di riqualificazione energetica” ha avuto un aggiornamento. L’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) aveva disposto, in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d’imposta. L’articolo 1, comma 74, della Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha modificato il Dl 63/2013, estendendo la possibilità di usufruire della disposizione alle spese documentate per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
Inoltre, sempre in virtù della Stabilità 2016 (articolo 1, comma 88), in vigore dal 1° gennaio 2016, è previsto che le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.


Fonte: Agenzia Entrate

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