La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 8 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 147 maggio 1977, sull’imposta sul valore aggiunto nella versione risultante dall’articolo 28 nonies, nonché dall’articolo 22, paragrafo 8, e dell’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma e lettera d) della sesta direttiva. La domanda presentata fa riferimento ad una controversia tra un imprenditore tedesco, parte ricorrente, e l’Amministrazione fiscale tedesca in merito al mancato riconoscimento del diritto all’esenzione dall’Iva su un operazione di trasferimento di un veicolo destinato all’impresa dalla Germania alla Spagna.

Il procedimento precontenzioso
Nel 2006 un imprenditore individuale tedesco acquistava un veicolo da utilizzare nell’ambito della sua attività imprenditoriale. Con lettera di vettura, nel mese di ottobre dello stesso anno il veicolo veniva inviato in Spagna e veniva venduto ad una impresa con sede nel territorio ispanico. Nella dichiarazione Iva per l’anno 2006 lo stesso imprenditore dichiarava come esente la cessione intracomunitaria. Successivamente, l’amministrazione fiscale tedesca effettuando una verifica in loco eccepiva come nella cessione in parola non sarebbero state rispettate le condizioni per una cessione intracomunitaria e che la stessa dovesse essere sottoposta a imposta. Dalla suddetta verifica ne scaturiva un avviso di accertamento fiscale rettificativo dell’Iva dovuta per il 2007. Il giudice del tribunale tributario di Monaco di Baviera, constatando che il veicolo ceduto si trovava, al momento della cessione, nel territorio spagnolo provvedeva ad annullare l’avviso rettificativo d’imposta. Di seguito, però, all’annullamento l’Amministrazione fiscale rettificava il calcolo dell’Iva ritendo il trasferimento del veicolo un operazione da assoggettare a Iva per effetto della mancata comunicazione, ad opera del cedente, del numero di identificazione Iva attribuito dall’Amministrazione fiscale spagnola. Contro tale ultima decisione, l’imprenditore cedente, proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio il quale asseriva come nel caso di specie non vi fossero gli estremi per la qualifica di cessione intracomunitaria per via della mancanza di un sufficiente nesso temporale e sostanziale fra l’invio del veicolo in Spagna e la sua vendita in tale Stato membro. Inoltre, il trasferimento comunitario effettuato nel corso del 2006 fosse soggetto ad Iva in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1 a), della normativa nazionale tedesca. Tuttavia, lo stesso giudice del rinvio si poneva il dubbio se il trasferimento debba o meno beneficiare dell’esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e questo alla luce di recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea dalla quale è stato statuito come l’esenzione dall’Iva, di una cessione intracomunitaria, può essere subordinata  alla comunicazione, ad opera del fornitore, del numero di comunicazione Iva. In considerazione, anche, che, in assenza di indizi seri di frode, il giudice del rinvio ritenendo che l’esenzione dall’Iva non possa essere negata qualora ricorrano i requisiti sostanziali di tale esenzione tra i quali non rientra la trasmissione del numero identificativo Iva. Alla luce di tale considerazione il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e proponeva la questione pregiudiziale ai giudici europei.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale chiede nella sostanza se alla luce dell’articolo 22, paragrafo 8, e dell’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma e lettera d) della sesta direttiva vadano interpretati nel senso che ostano al diniego dell’esenzione dall’Iva nel caso di trasferimento intracomunitario del bene a motivo della mancata comunicazione del numero identificativo Iva nello Stato di destinazione nella circostanza in cui non sussista alcun indizio serio di frode fiscale e che tutti gli altri requisiti, per il riconoscimento dell’esenzione, siano rispettati.

Sulla questione pregiudiziale
Come sottolineano i giudici europei, rientra nelle operazioni intracomunitarie il bene trasferito a destinazione di un altro Stato membro per esigenze dell’impresa che effettua tale cessione, ad eccezione delle fattispecie specificatamente indicate nella norma di riferimento. Come rilevato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, affinché il trasferimento di cui alla causa principale sia esente occorre riscontrare la sussistenza delle condizioni sostanziali per il trasferimento comunitario. Pertanto, il fatto di trasferire un bene per esigenze dell’impresa  implica che il trasferimento sia effettuato per tale impresa (soggetto passivo) che agisce in quanto tale operando nell’ambito della sua attività imponibile. Inoltre, ai fini dell’esenzione Iva, occorre, come si legge nelle conclusioni dell’avvocato generale, che il siffatto trasferimento abbia i requisiti per qualificarsi quale trasferimento intracomunitario. Ma sebbene da costante giurisprudenza della Corte l’obbligo di comunicazione del numero identificativo Iva dell’acquirente del bene costituisca un requisito formale rispetto al diritto di esenzione dall’imposta, la stessa Corte ha affermato che non si può vincolare il riconoscimento del beneficio di esenzione alla mera comunicazione del suddetto numero identificativo.
                                     
La pronuncia
I giudici della quarta sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati rispondendo alla questione pregiudiziale, di cui alla causa principale, nel senso che la normativa di riferimento in parola non consente che l’Amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l’esenzione dall’Iva di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non abbia comunicato il numero di identificazione Iva dello Stato membro di destinazione, in mancanza di un indizio serio di sussistenza di frode fiscale, nel caso di trasferimento del bene ad altro Stato membro e nel rispetto degli altri requisiti per l’esenzione.


Data della sentenza
20 ottobre 2016
Numero della causa
C-24/2015
Nome delle parti
  • Josef Plöckl
contro
  • Finanzamt Schrobenhausen

Fonte: Agenzia Entrate

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