IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2005";
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente
"Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite";
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8,
comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente
"Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle
operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori
commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti
del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli
articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio" convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere delle amministrazioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
art. 1
Titolo:
Definizione di libero professionista
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio
2006, n. 141, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attivita'
professionale in forma societaria o associativa;".
art. 2
Titolo:
Destinatari
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio
2006, n. 141, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e
tributi.".
art. 3
Titolo:
Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di
revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono
tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi
professionisti.".
art. 4
Titolo:
Attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce
prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e
pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5.
Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui
all'articolo 9.".
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo
osservare.
(Decreto del 10/04/2007 n. 60)
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