E' inammissibile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione dilegittimita' costituzionale degli artt. 49 del DLG n. 546/1992 e 30 dellalegge n. 413/1991, nella parte in cui escludono - a giudizio del rimettente- che il giudice di appello possa, su istanza della parte privatasoccombente in primo grado sospendere gli effetti della sentenza impugnataai sensi dell'art. 283 cpc - in presenza di grave pregiudizio della suaesecuzione - poiche' oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbemai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione bensi' ilprovvedimento impositivo la cui impugnazione e' stata rigettata in primogrado.

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