Con provvedimento del 28 dicembre 2006 sono stati approvati i nuovi
modelli AA7/8 e AA9/8 che devono essere utilizzati dai contribuenti Iva per
la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A seguito dell'emanazione nel corso dell'anno 2006 di alcuni decreti
legge che hanno introdotto diverse modifiche nella disciplina Iva, si e'
reso necessario procedere ad una revisione della precedente versione dei
modelli in esame, finalizzata sostanzialmente a recepire nell'ambito degli
stessi le nuove disposizioni normative.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 e nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che riguardano:
- l'introduzione del regime di franchigia, riservato alle persone fisiche
con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, disciplinato dall'articolo
32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 37, comma 15, del decreto
legge n. 223 del 2006);
- l'introduzione nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 del nuovo
comma 15-ter, che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento
dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione di specifiche informazioni
da richiedere in sede di attribuzione del numero di partita Iva e per
l'individuazione di alcune tipologie di contribuenti cui e' consentito
effettuare acquisti intracomunitari previa prestazione di idonea garanzia
(articolo 37, comma 18, del decreto legge n. 223 del 2006);
- la revisione del regime speciale Iva riservato agli imprenditori
agricoli e disciplinato dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972
(articolo 2, comma 31, del decreto legge n. 262 del 2006).
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla
compilazione dei nuovi modelli anagrafici con particolare riferimento ad
alcune problematiche, rappresentate da piu' parti, riguardanti i dati
richiesti nel Quadro I di nuova istituzione e l'obbligo previsto nei
confronti dei contribuenti Iva di prestare idonea garanzia prima
dell'effettuazione di alcune tipologie di acquisti intracomunitari.
2. Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio attivita' -
L'articolo 37, comma 18, del decreto legge n. 223 del 2006, ha
introdotto nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma 15-ter, la
cui lettera a) demanda ad un apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle specifiche informazioni
che i contribuenti Iva devono fornire in occasione della richiesta del
numero di partita Iva.
In attuazione di tale previsione normativa, e' stato emanato il
provvedimento del 21 dicembre 2006, con il quale sono individuati i nuovi
dati che, in aggiunta a quelli gia' indicati dall'articolo 35 del D.P.R. n.
633 del 1972, devono essere comunicati dai soggetti che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' rilevante agli effetti dell'Iva.
Nell'ambito dei modelli anagrafici, pertanto, sia nel modello AA7/8,
riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel modello AA9/8,
destinato alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi, e' stato
introdotto il nuovo Quadro I che deve essere compilato unicamente in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attivita'.
Come precisato al punto 1.2 del provvedimento del 21 dicembre 2006,
l'omissione delle specifiche informazioni elencate nel punto 1.1 del citato
provvedimento, trasfuse nel predetto Quadro I dei nuovi modelli anagrafici,
costituisce esclusivamente un elemento di valutazione ai fini della
programmazione dei controlli di cui all'articolo 37, comma 20, del decreto
legge n. 223 del 2006.
Peraltro, ai fini della valutazione di cui sopra, l'amministrazione
finanziaria dovra' comunque tenere conto delle eventuali cause di
impossibilita' oggettiva che hanno determinato la mancata comunicazione
delle informazioni stesse.
La richiesta dei dati in esame, infatti, e' finalizzata in via
prioritaria a consentire all'amministrazione finanziaria di individuare
tempestivamente i soggetti che forniscono elementi poco plausibili in
relazione alla gestione dell'attivita' svolta e di programmare i necessari
controlli nei confronti delle posizioni che risultino anomale o incongruenti.
Ne consegue, ovviamente, che i campi contenuti nel citato quadro
dovranno essere compilati soltanto qualora al momento della richiesta di
attribuzione del numero di partita Iva il soggetto sia in grado di poter
fornire i dati richiesti.
Tanto premesso per quanto riguarda in linea generale i dati richiesti si
forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito a specifiche situazioni
prospettate.
2.1 Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attivita'
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, richiede in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' l'indicazione di
alcuni dati specifici riguardanti l'immobile, posseduto dal contribuente
ovvero dallo stesso detenuto in locazione o comodato, destinato
all'esercizio dell'attivita'.
La richiesta di tali informazioni ha lo scopo di evidenziare, gia' in
sede di richiesta della partita IVA, eventuali incongruenze o anomalie che
emergono dall'esame dei dati forniti con riferimento alla tipologia
dell'attivita' svolta dal contribuente e dei dati relativi al luogo dove la
stessa viene esercitata.
Ne consegue che nelle ipotesi di soggetti che esercitano la loro
attivita' in assenza di una sede stabile o, comunque, in assenza di uffici o
sedi amministrative e' da ritenersi plausibile e non sintomatico di
irregolarita' omettere l'indicazione dei dati in argomento.
Per quanto riguarda, poi, l'indicazione dei dati relativi all'immobile
detenuto in locazione o in comodato, si precisa che sia gli estremi
catastali dell'immobile stesso che gli estremi di registrazione dell'atto di
locazione o di comodato, dovranno essere indicati esclusivamente
nell'ipotesi in cui il rapporto relativo all'atto registrato sia gia' in
essere al momento della richiesta della partita Iva.
2.2 Indicazione dei beni strumentali da parte delle societa' che
operano nel
macrosettore delle costruzioni
Si precisa, anzitutto, che la compilazione del campo "investimenti
effettuati dai costruttori", contenuto nel Quadro I dei nuovi modelli
anagrafici, e' richiesta unicamente alle societa' che esercitano la loro
attivita' nell'ambito del macrosettore delle costruzioni, individuato nella
tabella di classificazione delle attivita' economiche Atecofin 2004 come
sezione F, e conseguentemente indicano nel campo codice attivita' del Quadro
B uno dei codici da 45.11.0 a 45.50.0.
Inoltre, come sopra precisato, tale specifica informazione deve essere
fornita solo dai soggetti che gia' alla data di presentazione della
richiesta di attribuzione della partita Iva dispongono di beni strumentali
all'attivita'.
3. Modello AA7/8 Quadro F -Comunicazione dati dei soci -
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell'elencare le informazioni
che devono essere comunicate dai contribuenti che iniziano un'attivita'
rilevante ai fini Iva, ha previsto esclusivamente nei confronti delle
societa' di persone e delle societa' a responsabilita' limitata con numero
di soci inferiore a dieci, l'indicazione del numero di codice fiscale di
ciascun socio nonche' della relativa quota di partecipazione.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi individuati dal citato
provvedimento del 21 dicembre 2006, in sede di revisione del modello
anagrafico destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche (modello AA7)
non e' stato inserito nell'ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del
Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello in esame,
all'indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
Occorre evidenziare, peraltro, che in tale quadro era gia' prevista
per le societa' di persone l'indicazione di tutti i soci. Da cio' ne
consegue che i predetti soggetti sono tenuti a comunicare mediante la
presentazione di una dichiarazione di variazione dati le variazioni della
compagine societaria successivamente intervenute.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi ai soci di societa' a
responsabilita' limitata, questi sono richiesti unicamente in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' e, analogamente a
quanto previsto per gli altri dati individuati dal provvedimento del 21
dicembre 2006, non sussiste l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo
35 del D.P.R. n. 633 del 1972, le eventuali variazioni che dovessero
verificarsi.
4. Soggetti tenuti a prestare idonea garanzia prima
dell'effettuazione di
alcune tipologie di acquisti intracomunitari
L'articolo 35, comma 15-ter, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972,
come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, prevede che per
determinate categorie di contribuenti Iva l'effettuazione di acquisti
intracomunitari puo' essere subordinata alla presentazione di fideiussione
bancaria o di polizza fideiussoria.
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, al punto 2.2, ha espressamente
individuato quali sono i beni oggetto di acquisto intracomunitario per i
quali e' necessario prestare, prima della loro effettuazione, idonea
garanzia. Si tratta, in particolare, dei beni elencati nel decreto 22
dicembre 2005, emanato in attuazione dell'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 e cioe':
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
4.1 Decorrenza
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno
presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal
1 novembre 2006. L'articolo 37, comma 19, del decreto legge n. 223 del
2006, prevede, infatti, che le nuove disposizioni contenute nel comma 15-ter
del D.P.R. n. 633 del 1972, trovano applicazione con esclusivo riferimento
alle richieste di attribuzione di partita IVA effettuate a decorrere dalla
predetta data.
Per quanto riguarda, poi, l'arco temporale cui occorre fare riferimento
per stabilire se sussiste o meno l'obbligo di prestazione della garanzia, si
evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla
data in cui e' stato attribuito il numero di partita Iva.
Al riguardo, i nuovi modelli anagrafici contengono nell'ambito del
Quadro B una specifica casella riservata ai contribuenti tenuti ad assolvere
l'adempimento in esame. Si precisa che la casella deve essere barrata in
sede di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' dai
contribuenti che, gia' in quel momento, prevedono di effettuare, anche in
via occasionale, acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni
individuati dall'articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione di una
dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita Iva
rilasciata a partire dal 1 novembre 2006, che nel corso del triennio
successivo intendono effettuare i predetti acquisti.
4.2 Durata e copertura della garanzia
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria, da
presentare all'ufficio competente, e' di tre anni dalla data di rilascio
della garanzia stessa.
L'importo da garantire e' costituito dal volume d'affari che il
contribuente ritiene di realizzare nell'anno d'imposta in cui prevede di
effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento. Ad esempio,
nell'ipotesi di un soggetto che presenta la dichiarazione di inizio
attivita' il 15 maggio 2007 e che in data 3 gennaio 2008 comunica, in sede
di variazione dati, l'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari di
personal computer, la garanzia avra' ad oggetto gli anni 2008, 2009 e 2010 e
l'importo da garantire sara' costituito dal volume d'affari Iva che il
soggetto ritiene di conseguire nell'anno d'imposta 2008.
Si ricorda che in ogni caso, per espressa previsione normativa, la
garanzia deve essere prestata per un importo non inferiore a 50.000 euro.
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