Con riferimento alla diversa ipotesi di trust esteri (cioè, non residenti), in capo ai beneficiari individuati residenti sono previsti alcuni adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale. In particolare:
se sono titolari effettivi, devono indicare nel quadro RW le attività detenute all'estero dal trust
se non sono titolari effettivi, devono indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a essi riferibile.
Si ricordi che, in ogni caso, il trustee non può essere qualificato "titolare effettivo", poiché egli amministra e gestisce i beni in trust "secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse".
Nella ipotesi di trust con beneficiari non individuati (trust opaco), la circolare 38/2013 evidenzia che "non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il titolare effettivo (…).In tal caso, infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione "categoria di persone" non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dal trust stesso, ricorrendone i presupposti", e cioè nel caso in cui si tratti di trust (opaco) non commerciale residente.
Inoltre, la circolare 38/E precisa che il "titolare effettivo" del trust, individuato secondo i parametri sopra descritti, deve indicare nel quadro RW le attività estere che il trust detiene direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché permanga la condizione di titolarità effettiva degli investimenti.
Per consentire ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai prescritti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto non solo a individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust, ma altresì a comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW, e cioè:
la quota di partecipazione al patrimonio
gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust
la loro valorizzazione
i dati identificativi dei soggetti esteri.