L'Assonime, nella circolare n. 31 del 2012, prende posizione sulle problematiche affrontate dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E del 2012 relative al trattamento ai fini IRAP degli accantonamenti al ''Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto'', e risolte dall'Agenzia nel senso della ''deducibilita' immediata''. L'eccezione alla regola generale di ''deducibilita' differita'' degli accantonamenti trova giustificazione nelle peculiarita' del contratto di affitto o usufrutto di azienda e nella necessita' di applicare correttamente il principio di correlazione costi-ricavi al fine di evitare alterazioni ''temporali'' della capacita' contributiva.
In un precedente articolo, ci siamo occupati del trattamento ai fini IRAP degli accantonamenti effettuati dalle imprese operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti al fondo «costi di chiusura e post chiusura delle discariche »; caso affrontato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E del 2012 e risolto nel senso della «deducibilità immediata» di tali accantonamenti(vale a dire, negli stessi esercizi di loro stanziamento), in deroga al principio generale della «deducibilità differita» (cioè del rinvio della deduzione all’esercizio di effettivo sostenimento dei costi oggetto di accantonamento).
Completando l’argomento, ci occupiamo ora dell’altro caso affrontato nella circolare dell’Agenzia: quello degli accantonamenti al «Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto», analogamente risolto nel senso della «deducibilità immediata ». Anche in questo caso, l’eccezione alla regola generale di «deducibilità differita» degli accantonamenti trova giustificazione nelle peculiarità del contratto di affitto o usufrutto di azienda e nella necessità di applicare correttamente il principio di correlazione costi-ricavi al fine di evitare alterazioni «temporali» della capacità contributiva.


Fonte: IPSOA

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