Ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile, è valida la notifica effettuata nei confronti di una società, posta in amministrazione straordinaria, presso il domicilio del Commissario straordinario, essendo quest’ultimo il solo ed esclusivo legittimato processuale, sia attivo che passivo.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 4955 del 28 marzo, che andiamo a esaminare dopo aver brevemente ricordato la disciplina dell’amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi.

L’Amministrazione straordinaria
Il decreto legge 347/2003, rubricato “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, e successive modificazioni (noto anche come decreto Parmalat), ha introdotto una disciplina speciale in materia di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Il provvedimento rinvia, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, alle norme del Dlgs 270/1999, il quale, a sua volta, rimanda, alle disposizioni del Rd 267/1942 (“legge fallimentare”).

In sintesi, la normativa richiamata è diretta ad accelerare l’avvio e la definizione dei procedimenti per l’ammissione immediata delle imprese in stato di insolvenza all’amministrazione straordinaria, nonché alla gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell’azienda e del gruppo in cui essa è inserita, al fine di assicurare la continuazione delle attività industriali.

Caratteristica saliente della disciplina speciale è l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria, sulla base di un’istanza motivata e adeguatamente documentata dell’impresa, in possesso di determinati requisiti (ossia, lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a 500 da almeno un anno e una situazione debitoria non inferiore a 300 milioni di euro), al ministro delle Attività produttive, con il contestuale ricorso al Tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il ministro, valutati i predetti requisiti, con proprio decreto avvia la procedura, con l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria e la nomina del Commissario straordinario.

Il decreto ministeriale di ammissione, da comunicarsi al competente Tribunale, determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al Commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente, nonché della titolarità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa.

Il Commissario straordinario provvede all’amministrazione dell’impresa e al compimento di ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza, sino alla sua dichiarazione con sentenza. Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato precedentemente approvato dai creditori.

I fatti di causa
Una società in amministrazione straordinaria impugna in Cassazione la sentenza di secondo grado con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società, aveva invece annullato quattro cartelle di pagamento relative alla rettifica delle dichiarazioni Iva (di quattro annualità), ritenendo non valida la notifica dei prodromici avvisi, effettuata presso il domicilio del Commissario straordinario anziché presso la sede della società.
Per i giudici di secondo grado, invece, tale notifica doveva ritenersi legittimamente effettuata.

Nel ricorso di legittimità, la società ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, nonché dell’articolo 145 del codice di rito, secondo cui, nella versione vigente ratione temporis, “…la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa”. Secondo la ricorrente, invece, la notificazione poteva essere effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo, che prevede “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143”, soltanto nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione nel luogo dianzi indicato.

In sostanza, la ricorrente ritiene erronea la sentenza impugnata laddove la stessa, nell’equiparare il regime di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi alla liquidazione coatta amministrativa, aveva ritenuto valida ed efficace la notifica effettuata al Commissario straordinario presso il suo domicilio.

La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità respingono il ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
La disciplina normativa dell’amministrazione straordinaria, prevede, come detto, che dalla data del decreto ministeriale che la dispone il Commissario straordinario si sostituisce agli organi di amministrazione al fine di preservare le prospettive di risanamento economico della società.
Secondo la Corte suprema, “…in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria si radica la legittimazione processuale, attiva e passiva, nonchè la rappresentanza legale in capo al commissario straordinario che diviene l’esclusivo responsabile della procedura”.
Infatti, lo stesso articolo 2, comma 2-bis, del Dl 347/2003, testualmente dispone “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.

Da tali presupposti discende che la notifica di atti impositivi tributari emessi nei confronti di una società posta in amministrazione straordinaria “…può anche essere effettuata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., all’epoca vigente, richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nei confronti della società stessa, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del commissario straordinario”.
In altri termini, secondo la Cassazione, “…l’assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria,….ha quale effetto l’attribuzione della rappresentanza legale e della legittimazione processuale al commissario straordinario; in tale situazione deve ritenersi che il centro motore dell’attività opera, secondo ‘l’id quod plerumque accidit’, presso il domicilio del commissario straordinario, sicché pretendere che la notifica debba essere comunque tentata presso la sede legale costituisce una pura formalità, anche perché, sovente, l’azienda viene ceduta a terzi”.

Non rileva ai fini della notifica, continua ancora la Corte, la distinzione tra la fase conservativa e liquidatoria della procedura, che non potrebbe giustificare regole diverse al procedimento notificatorio, imponendo al notificante un onere ulteriore di verificare la fase in cui si trova la procedura.
Oltretutto, al fine di evitare dubbi interpretativi, la nuova formulazione dell’articolo 145 cpc, ancorché non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame, ha previsto due modalità alternative: la consegna dell’atto nella sede della persona giuridica, oppure, qualora vi siano tutte le necessarie indicazioni nell’atto medesimo, la consegna alla persona fisica che rappresenta l’ente e, in mancanza, ai consegnatari legittimati a norma degli articoli 139 e 141 cpc.

A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 145 cpc è stato modificato dalla legge 263/2005, che ha ampliato il novero dei soggetti possibili consegnatari dell’atto – contemplando anche il portiere dello stabile in cui è localizzata la sede sociale – con l’obiettivo di uniformare la disciplina della notificazione alle persone giuridiche con quella già fissata per le persone fisiche dal precedente articolo 139.Infatti, il comma 1 di tale disposizione consta attualmente di due periodi, il primo dei quali prevede che la notificazione alle persone giuridiche si esegue “nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede” (con una previsione che ricalca, sostanzialmente, quella del vecchio testo), mentre il secondo periodo stabilisce che la notificazione alla persona giuridica può “anche” essere eseguita “a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.


Fonte: Agenzia Entrate

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