Le donazioni già esentate dalla relativa imposta, perché “sotto franchigia”, perdono anche il Registro. L’apertura è arrivata con la circolare n. 44/E del 7 ottobre, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha modificato il suo vecchio indirizzo sul tema, contenuto nella circolare 3/2008, in base al quale gli atti di donazione dovevano scontare l’imposta di registro in misura fissa.

Il documento di prassi dà risposta ai dubbi interpretativi sorti nell’ambito del Tavolo di lavoro congiunto fra il Consiglio nazionale del notariato e l’Agenzia delle Entrate, istituito con protocollo d’intesa del 29 ottobre 2010. Dubbi che si concentravano, in particolare, sulla registrazione di atti con disposizioni senza contenuto patrimoniale e su quella, appunto, degli atti di donazione plurimi.

Un atto, più disposizioni
La regola, contenuta nell’articolo 21 del Testo unico dell’imposta di Registro (Dpr 131/1986), secondo cui “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto … se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa” si stoppa davanti ad atti che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Atti che, se pubblici o autenticati, sono perciò soggetti a registrazione in termine fisso, con l’applicazione di un’unica imposta di registro fissa (168 euro), a prescindere dal numero di disposizioni che contengono.

La precisazione, si legge nella circolare, trova conforto nella sentenza 10789/2004 della Cassazione, i cui giudici hanno evidenziato che “…l’imposta di registro … si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più atti, ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l’imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi…”.
Tradotto: quando le disposizioni contenute in un atto non sono suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva. Cosa che (tornando alla conclusione) esclude l’applicabilità dell’articolo 21 del Tur.

Quindi, ad esempio, è richiesto un solo pagamento di 168 euro per documenti che contengano più atti di procura (privi di contenuto patrimoniale). Così come per un atto con più rinunce all’eredità. Perché, anche su questo si sofferma il documento di prassi, anche le rinunce all’eredità sono prive di contenuto patrimoniale. Eccezion fatta per il caso in cui la rinuncia faccia seguito ad accettazione oppure sia effettuata sotto forma di donazione, vendita, cessione di diritti. Insomma, quando si realizza comunque un trasferimento di elementi attivi e passivi dell’eredità. Ipotesi in cui trova applicazione il Registro proporzionale.

Niente Registro sulle donazioni
Come anticipato, la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia (1 milione per coniuge e parenti in linea retta, 100mila euro per fratelli e sorelle, 1,5 milioni per i portatori di handicap) non richiede pagamento di imposta. Nemmeno in misura fissa.

Si è detto che il principio “aggiorna” l’interpretazione sul tema, fino a ieri fatta propria dall’Agenzia delle Entrate. Fonte del cambiamento un’attenta analisi normativa, incentrata fondamentalmente su 3 punti:
nel Tur non vi è alcuna disposizione che prevede espressamente l’assoggettamento degli atti di donazione a imposta di registro
non è possibile “aggrapparsi” all’articolo 11 della Tariffa, parte I, che impone l’imposta in misura fissa per gli atti pubblici (e quello di donazione deve esserlo per forza) privi di contenuto patrimoniale, dal momento che tale contenuto non difetta di certo alle donazioni
l’articolo 25 del Tur dispone che: “Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito”.

Proprio tale ultima norma rappresenta, per l’Amministrazione finanziaria, la svolta: il legislatore –ammettendo che negli atti, per così dire, “misti” assumono rilevanza, ai fini del Registro solo le disposizioni a titolo oneroso – ha sancito un generale principio di alternatività fra Registro e imposta sulle successioni e donazioni.

L’esclusione, del resto, conclude l’Agenzia, appare coerente con l’obiettivo generale del sistema (e le franchigie vanno in tal senso) che prevede, ai fini delle imposte indirette, un regime di favore per i trasferimenti a titolo gratuito – fino, ovviamente, a un certo limite – effettuati nei confronti di familiari e di portatori di handicap.


Fonte: Agenzia Entrate

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