Ai fini dell’applicazione della nuova aliquota IVA del 21% occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972.
Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell’aliquota IVA ordinaria passa dall’attuale 20% al 21%.
La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la quale generalmente coincide con il giorno successivo a quello di pubblicazione delle disposizioni nella Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone momenti differenti a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere.
Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
- al momento della stipulazione dell’atto se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell’atto o alla consegna o spedizione dei beni:
- sia stata emessa la fattura o,
- sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento.
Pertanto, ad esempio, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un’operazione concretamente non ancora effettuata, l’aliquota IVA applicabile è quella del 20%.
Medesima regola trova applicazione anche nel caso in cui, sempre in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l’IVA con aliquota del 21%.
Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve riportare l’aliquota IVA vigente in tale momento.
Anche le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono.
In altri termini, le stesse devono riportare l’IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.
Prestazione di servizi
Secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate:
- all’atto del pagamento del corrispettivo o
- alla data di emissione della fattura se antecedente.
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