La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente.
Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale e’ di sessanta giorni,
decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.
Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre
appello è di un anno dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). A tale termine si aggiungono
i 46 giorni previsti dalla legge sulla sospensione feriale dei termini processuali.
Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale),
nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato,
entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.
Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena
d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria
provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla
data di proposizione dell’appello.
Le sentenze pronunziate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo
per i seguenti motivi:
1. per motivi attinenti alla giurisdizione;
2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali
di lavoro;
4. per nullità della sentenza o del procedimento;
5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
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